Limiti al diritto di detrazione IVA in caso di tardiva “presa visione” delle fatture elettroniche di acquisto

A cura di Andrea Werner Beilin e Maria Rende

Con la Risposta all’istanza di interpello n. 435 del 26 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della detrazione IVA nel caso di tardiva “presa visione” delle fatture elettroniche depositate dal Sistema di Interscambio (“SdI”) nell’area delle fatture “messe a diposizione” del portale “Fatture&Corrispettivi”.

Nella Risposta in commento, l’istante ha riferito di aver ricevuto delle fatture di cortesia dai fornitori nel 2021, ma di aver scoperto solo nel 2022 che le relative fatture elettroniche, a causa della mancata registrazione dell’indirizzo telematico, erano state recapitate dal SdI nell’area delle fatture “messe a disposizione” di “Fatture&Corrispettivi”.   

Inoltre, l’istante ha precisato che “tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso dell’anno 2021 e 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nella Dichiarazione IVA 2022 (anno 2021)”.

Tanto premesso, l’istante ha chiesto se fosse possibile recuperare in detrazione l’IVA relativa alle fatture afferenti il 2021 a partire dal giorno della loro presa visione (nel caso di specie, nel 2023).

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato una disamina dei principi unionali e nazionali, secondo i quali il diritto alla detrazione IVA è subordinato all’esistenza sia del requisito sostanziale (ossia, l’effettuazione dell’operazione) che di quello formale (il possesso di una valida fattura d’acquisto), ha attributo una forte rilevanza al comportamento omissivo del contribuente, colpevole di essere rimasto inerte nel 2021 e nel 2022 e di aver procrastinato arbitrariamente il “dies a quo” per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di specie, il ”dies a quo” per l’esercizio del diritto alla detrazione non si verifica né negli anni 2021 e 2022, in quanto le fatture elettroniche non risultavano tempestivamente ricevute, né nel 2023 a causa della condotta omissiva del contribuente.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate sembra contraria ai principi generali di neutralità dell’IVA, in quanto, nella specifica circostanza, nega, di fatto, il diritto alla detrazione IVA al contribuente. Inoltre, tale interpretazione appare in contrasto con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, secondo cui, per le fatture “messe a disposizione”, la data di ricezione della fattura (e quindi il “dies a quo” per l’esercizio alla detrazione IVA) è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul portale “Fatture&Corrispettivi” da parte del cessionario/committente.

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Andrea Werner Beilin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director