Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): la Corte di Cassazione conferma la condanna per omicidio colposo del lavoratore

A cura di Francesca Tironi, Luca Saglione, Geljarda Domi

La Cassazione Penale, con sentenza n. 38914 del 27/6/2023 e depositata il 25/9/2023, ha confermato una precedente sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva ritenuto sia il Datore di Lavoro sia il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) colpevoli del reato di omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso della sentenza in esame, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza veniva ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale di un lavoratore attraverso una serie di comportamenti omissivi, consistiti nel non aver promosso l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e nel non aver sollecitato il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti.

Più in dettaglio la Corte ha rilevato come l’art. 50 D. Lgs. n. 81 del 2008 attribuisca al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Nello specifico, i Giudici hanno evidenziato come il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che” il lavoratore “fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori […]”.

La decisione apre uno scenario completamente nuovo rispetto al passato: sarebbero soggetti alla valutazione giudiziale non solo i comportamenti dei soggetti (datore di lavoro e suoi delegati) tenuti ad organizzare ed attuare il sistema prevenzionistico aziendale, bensì anche quelli di natura omissiva attribuibili al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Non si può non osservare come la funzione assegnata dalla legge al RLS sia in realtà limitata alla facoltà di intervenire, in rappresentanza dei lavoratori, nel procedimento di adozione delle misure di sicurezza a garanzia dell’incolumità degli stessi (l’art. 50 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che il RSL è titolare di diritti di consultazione, di informazione, di accesso e di formulazione delle proposte, ma non ha obblighi che lo vincolino a fare alcunché).

In tal senso, la sentenza riconosce che il RLS non ha alcuna posizione di garante della sicurezza, ma si spinge in maniera inedita ad individuare una “cooperazione colposa” di quest’ultimo nell’omicidio, concretizzatasi nel prestare implicito consenso a che il datore di lavoro adibisse il proprio dipendente a mansioni pericolose senza idonea formazione.

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Francesca Tironi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner  

Luca Saglione

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director