A cura del Team IBR (International Business Reorganizations)
Prospettive nelle riorganizzazioni aziendali internazionali
I Foreign Direct Investment (FDI) – intesi come gli investimenti effettuati in Paesi diversi da quelli dove è insediato il centro dell’attività principale dell’investitore – hanno sistematicamente definito le tendenze globali in termini di mobilità di capitali. In tale contesto, e conformemente agli impegni assunti a livello global, i singoli Stati Membri dell’UE e pertanto anche l’Italia, hanno adottato – con alcune differenze del caso – procedure di controllo (c.d. FDI screening) volte a regolare e tutelare la titolarità di realtà imprenditoriali operanti in settori sensibili e di interesse potenzialmente nazionale quali ad esempio la difesa, la sicurezza, l’energia, i trasporti e la tecnologia.
Con riferimento alla disciplina italiana, il primo strumento di controllo è stato introdotto dall’art. 2 del D. L. n. 332 del 1994 che regolava l’intervento dello Stato italiano tramite la c.d. “Golden Share”. Successivamente, con l’entrata in vigore del D. L. n. 21 del 2012, la “Golden Share” è stata sostituita dall’istituto del “Golden Power”, il quale – come il suo predecessore ma con una sostanziale evoluzione normativa – ha attribuito poteri speciali al Governo italiano (e.g. specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni; veto all’adozione di determinate delibere; opposizione all’acquisto di partecipazioni) da esercitarsi per la tutela delle società attive in determinati settori considerati strategici e di interesse nazionale. Tale strumento, aggiornato in ultimo con l’entrata in vigore del Decreto-legge del 21 marzo 2022 n. 21 (e integrato dal D.P.C.M. del 1° agosto 2022, n. 133 recante “la disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali di cui al Golden Power”), ha introdotto, tra l’altro:
- l’estensione del perimetro di applicazione della disciplina del Golden Power, anche alla luce degli effetti della crisi legata alla guerra in Ucraina, ad altri settori quali il medicale e l’agroalimentare;
- la definizione della procedura di “pre-notifica”, ossia una comunicazione da inviarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente documenti e informazioni relativi/e all’operazione che si intende porre in essere, al fine di ricevere dall’autorità competente una valutazione preliminare circa l’applicabilità o meno della normativa Golden Power;
- l’estensione del potere di veto del Governo italiano ad ogni atto ed operazione dell’assemblea o degli organi di amministrazione delle società, nell’ipotesi di deliberazioni aventi rilevanza strategica che comportino, come conseguenza: (i) la modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi (compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllate); (ii) il trasferimento all’estero della sede sociale; (iii) la modifica dell’oggetto sociale; (iv) lo scioglimento della società; (v) la modifica di clausole statutarie relative al limite massimo del possesso azionario; e (vi) le cessioni di diritti reali o l’utilizzo di beni materiali o immateriali.
Sulla base del contesto normativo appena delineato, il 15 giugno 2023, il Governo italiano ha esercitato il Golden Power su Pirelli & C. S.p.A. (per brevità, Pirelli) con riferimento ad un particolare progetto notificato da China National Tire and Rubber Corporation, Ltd., subsidiary del socio ChemChina. In particolare, la notifica riguardava l’utilizzo di sensori “high-tech” impiantabili negli pneumatici degli autoveicoli, che avrebbero consentito la raccolta in tempo reale di un’ampia gamma di dati, tra cui lo stato del traffico e delle infrastrutture, ma anche la geo-localizzazione dei veicoli stessi. In tale contesto, il Governo ha riconosciuto il valore strategico di tali sensori, così come i rischi che ne sarebbero potuti scaturire da un loro uso improprio in termini sia di sicurezza nazionale sia di protezione dei dati personali. Di talchè, l’autorità governativa ha fornito a Pirelli alcuni strumenti giuridici volti a preservare l’indipendenza industriale di Pirelli stessa ma anche quella del suo management in determinati processi decisionali (ad esempio prevedendo maggioranze qualificate di 4/5 per l’adozione di determinate delibere).
Tale decisione – i cui sviluppi relativi all’amministrazione di Pirelli sono tutt’ora incerti – conferma non solo che gli investimenti esteri di alcuni investitori di Paesi terzi possono essere soggetti a un controllo più severo quando riguardano asset considerati strategici, ma anche che la normativa italiana in materia di FDI screening trova applicazione anche relativamente a transazioni e accordi infragruppo che non necessariamente comportano variazioni nella compagine sociale. Occorre pertanto prestare particolare attenzione nella strutturazione delle operazioni riorganizzative e nelle valutazioni preliminari sottese alle stesse, in quanto la Golden Power potrà trovare applicazione anche in operazioni che a prima vista non sembrano rientrare tra il novero di quelle che richiedono una notifica (o pre-notifica) al Governo italiano.
Il Team IBR rimane a disposizione per approfondimenti così come per una discussione più approfondita dei temi trattati in precedenza.
Appendice operativa
Si riportano di seguito alcune domande che, pur rappresentando un elenco meramente esemplificativo, potrebbe essere adeguato porsi prima dell’esecuzione di una determinata operazione societaria, restando in ogni caso inteso che risulta opportuno il coinvolgimento di avvocati specializzati in materia al fine di eseguire un assessment completo e cautelativo:
- L’operazione riguarda settori strategici quali sicurezza o difesa?
- L’operazione riguarda settori che pur non risultando a prima vista strategici possono rientrare nel novero di quelli relativi alla FDI screening (e.g. food; healthcare; media)?
- L’operazione presenta uno o più elementi transfrontalieri?
- Qual’è la natura della transazione (e.g. acquisizione del 10% del capitale sociale;nomina a componenti degli organi amministrativi)?
- In quali Paesi la società target ha attività (filiali, attività, ricavi, altre presenze)?
- Chi sarà il titolare effettivo (anche Ultimate Beneficial Owner) una volta perfezionata l’operazione?
- L’operazione prevede il trasferimento di infrastrutture critiche come ad esempio quelle informatiche?
- L’operazione coinvolge società che svolgono prestazioni in favore di strutture governative?
- Una delle parti ha rapporti proprietari, diretti o indiretti con governi stranieri?
- Esistono altri motivi per cui l’operazione potrebbe essere ritenuta sensibile?
Let’s Talk
Il Team IBR rimane a disposizione per approfondimenti così come per una discussione più approfondita dei temi trattati in precedenza.
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