A cura di Pasquale Salvatore, Marco Ruzza, Stefania Medda e Alessandro Arace
Il DDL Bilancio 2024 potrebbe introdurre rilevanti novità in riferimento alle imposte sui patrimoni detenuti all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Il versamento delle imposte patrimoniali, Ivie e Ivafe, rispettivamente dovute sugli immobili e attività finanziarie detenuti all’estero è disciplinato dall’art. 19, commi da 13 a 22 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia convertito dalla Legge n. 214/2011).
L’Ivafe si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, tenendo conto della percentuale di possesso nel caso di contitolarità della posizione e del numero dei giorni di possesso. Il presupposto per l’applicazione dell’Ivie è, invece, costituito dal possesso di immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati.
A decorrere dal 2014 l’Ivafe è dovuta nella misura dello 0,2% del valore dell’attività finanziaria alla data del 31 dicembre ovvero al valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione in caso di cessione infrannuale. Nel caso dei conti correnti l’imposta è corrisposta in misura fissa e pari a 34,20 Euro.
L’Ivie è oggi dovuta nella misura dello 0,76% ovvero dello 0,4% laddove l’immobile estero sia adibito ad abitazione principale del contribuente. L’aliquota viene applicata sul valore catastale dell’immobile ovvero sul suo costo di acquisto o valore di mercato a seconda che esso sia situato in uno stato parte della UE/SEE oppure in uno stato extra UE/SEE.
Dall’imposta dovuta si deduce un credito pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero.
L’articolo 23 del DDL Bilancio 2024, modificando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 con l’inserimento di un nuovo comma 20 bis, incrementa l’aliquota dell’Ivafe dallo 0,2% allo 0,4%, nel caso di attività finanziarie detenute negli stati o territori a fiscalità privilegiata individuati dal DM Ministero Economia e Finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche.
Vale la pena osservare che dalla portata applicativa della disposizione riguardante l’aumento dell’aliquota Ivafe è espunta la Svizzera che, a partire dal periodo d’imposta 2024 non sarà più annoverata tra i paesi e territori di cui al dm 4 maggio 1999. Pertanto, le attività finanziarie detenute in Svizzera resteranno soggette all’aliquota Ivafe dello 0,2%.
Viene inoltre modificato il comma 15, dell’articolo 19 del D.L. n. 201/2011, prevendo in maniera generalizzata l’aumento dell’aliquota Ivie, che passa dallo 0,76% all’1,06%.
Le nuove disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
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