A cura di Alessia Zanatto, Caterina Arfilli, Giulia Fantinato
Con la pubblicazione della Circolare n. 30/E/2023, avente ad oggetto il trattamento fiscale delle cripto-attività (in commento all’art. 1, c.c. 126 -147, l. n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023), l’Agenzia delle Entrate ha incluso, tra i vari temi esaminati, alcuni commenti sul trattamento IVA delle cripto-attività seppur non disciplinato dalla menzionata Legge di bilancio.
In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’assenza di specifiche disposizioni legislative IVA in ambito domestico e a livello unionale e la necessità, allo stato attuale, di fare ricorso alla best practice internazionale e alle linee guida in ambito europeo.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate rimarca come, per la materia in esame, sia necessario adottare un approccio look through anche per la determinazione del trattamento IVA delle cripto-attività così come è raccomandata un’analisi case by case: ciò in quanto trattasi di una materia in continua evoluzione “legata all’impiego di tecnologie a loro volta in continuo progredire e i cui potenziali sviluppi non sono immaginabili allo stato attuale”. L’Agenzia suggerisce inoltre, di non soffermarsi sul nomen juris attribuito allo strumento da parte dell’emittente ma di esaminare la sostanza di quest’ultimo.
Premesso quanto sopra, senza pretesa di esaustività, l’Agenzia delle Entrate ha comunque fornito indicazioni più organiche rispetto ai chiarimenti precedenti. Resta necessaria un’analisi case by case ogni qualvolta i casi concreti e le caratteristiche di ogni fattispecie non siano riconducibili alle categorie di strumenti già noti e valutazioni già fatte dall’amministrazione finanziaria.
In particolare sono stati analizzati alcuni impatti IVA connessi alle seguenti fasi della vita di una cripto-attività, ivi incluse le attività/servizi ad esse relativi, senza pretesa di esaustività:
- creazione;
- possesso;
- commercio.
Tali valutazioni sono state svolte per le seguenti categorie di cripto-attività:
- criptovalute;
- security token;
- utility token e hybrid token;
- NFT.
Criptovalute
Per quanto riguarda le criptovalute (rectius le cripto-attività che in concreto hanno funzione di moneta virtuale/mezzo di pagamento) ed i servizi ad esse connessi rimangono fondamentali i chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) nella sentenza del 22 ottobre 2015, C-264/14 (c.d. sentenza Hedqvist).
Rispetto ai chiarimenti di prassi nazionale precedenti che richiamavano tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito qualche indicazione – circoscritta – sull’individuazione della base imponibile. In maggior dettaglio, se una cripto-attività viene utilizzata per pagare una qualunque operazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, per determinare la base imponibile sarà necessario calcolarne il controvalore in Euro. In relazione al tasso di cambio applicabile, data la volatilità delle cripto-valute, l’Agenzia delle Entrate ritiene ragionevole utilizzare il valore medio registrato nel giorno di effettuazione dell’operazione. L’Agenzia delle Entrate suggerisce di reperire tale informazione dalla piattaforma incaricata di gestire l’e-wallet del fornitore, ove il corrispettivo versato dal cliente (e tramite moneta virtuale) sarà accreditato.
Dopo aver affermato che le operazioni su cripto-valute possono essere ritenute generalmente esenti da IVA e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10, c.1., n. 3), d.P.R. n. 633/1972 (quando ovviamente effettuate a titolo oneroso e in presenza di tutti gli altri requisiti per ritenere che l’operazione sia in campo IVA), l’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco di operazioni tipicamente esenti in questo ambito:
- operazioni quali il cambio di valuta tradizionale con valuta virtuale nonché il cambio tra valute virtuali[1];
- il mining sulle valute virtuali (se remunerati sotto forma di fee applicate dal miner);
- le commissioni se relative ai servizi di digital wallet;
- lo staking.
Per l’applicazione della summenzionata esenzione, non rilevano né le modalità di pagamento del corrispettivo né le modalità di determinazione di quest’ultimo, purché, sia possibile individuare una controprestazione e ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione dell’imposta.
Security token
Sempre tenendo presente che non è il nome attribuito al token ad identificarlo, essendo necessario un esame sulla sua reale natura, dopo aver concluso la trattazione sulle criptovalute, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle altre tipologie di token ad oggi più diffuse, partendo dai security token[2].
Quando i security token hanno natura di strumenti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ritiene che ai servizi ad essi relativi sia generalmente applicabile l’esenzione IVA. In questo caso, la norma di riferimento è l’art. 10, c.1., n. 4), d.P.R. n. 633/1972, in quanto assimilabili alle azioni, obbligazioni e titoli indicati all’interno di questa disposizione. Ciò a meno che non si tratti delle operazioni espressamente escluse dall’esenzione dal citato articolo 10, primo comma, n. 4): si tratta in particolare de «la custodia e amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli», imponibili IVA con aliquota ordinaria.
Utility token e Hybrid token
Con riferimento agli utility token[3], l’Agenzia delle Entrate prende atto del superamento dall’assimilazione generalizzata di questi token ai buoni corrispettivo disciplinati dagli artt. 6-bis, art. 6-ter e art. 6-quater, d.P.R. n. 633/1972 – conclusione già raggiunta in precedenza in ambito europeo con il Working Paper n. 1037 che ha ripreso le conclusioni raggiunte dal Comitato IVA sui Working Paper nn. 983 e 993[4].
[1]L’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda le operazioni di cambio di criptovalute, riprende i chiarimenti precedenti mutuati dalla sentenza Hedqvist, individuando il corrispettivo nella “differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”.
[2]Cfr. Circolare per cui i security token sono una “tipologia di token rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie)”.
[3]Cfr. Circolare, per cui gli utility token sono una “tipologia di token rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo)”.
[4]L’Agenzia ricorda inoltre come gli utility token possano, in presenza dei requisiti necessari, rientrare nell’applicazione della “Direttiva Voucher” (Direttiva n. UE 2016/1065 del 27 giugno 2016). Gli elementi essenziali dei buoni corrispettivo sono, nello specifico: (i)l’obbligo di essere accettati dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio e; (ii) l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’individuazione dell’identità dei potenziali fornitori.
Infatti, è sempre più frequente che determinati utility token cambino la propria struttura e natura a seguito della loro emissione, diventando, pertanto, ascrivibili alla categoria degli hybrid token[1]. Gli hybrid token hanno generalmente natura di titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c..
L’Agenzia delle Entrate pertanto ribadisce, a fortiori per questi strumenti, la necessità di un “esame del caso specifico per stabilire se detto token sia un voucher piuttosto che uno strumento di pagamento o altro”.
NFT
Con riferimento ai Non Fungible Token (“NFT”), l’Agenzia delle Entrate raccomanda una valutazione delle pattuizioni contrattuali allo stesso associate, intese come i diritti, o più in generale, gli asset che incorpora, oltre alle modalità di circolazione di questo strumento. Le pattuizioni contrattuali sono solitamente codificate in uno smart contract che è self executing (definito nel Glossario a corredo dell Circolare come “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”).
Anche in questo caso,quindi, il trattamento IVA degli NFT ed attività ad essi connesse non è univoco ma occorre analizzare a che cosa sono interessate le parti e qual è la reale funzione del token.
Nello specifico, le parti della transazione possono essere interessate:
- al solo NFT. In questo caso, le prestazioni connesse si qualificano come servizi elettronici e assumeranno rilevanza ai fini IVA al momento del pagamento del corrispettivo, secondo le regole di territorialità di cui all’art, 7-octies, d.P.R. n. 633/1972, con applicazione dell’aliquota tipica delle prestazioni generiche;
- anche al sottostante (e.g. beni, servizi o diritti) che l’NFT rappresenta/incorpora. In questo caso, l’NFT assume natura di mero veicolo rispetto al trasferimento dei beni, servizi o diritti incorporati nel sottostante, ed acquisisce, pertanto, una natura accessoria. Da un punto di vista IVA significa, pertanto, che il trattamento IVA seguirà tendenzialmente le regole applicabili al sottostante. In particolare:
- se il sottostante è un asset on chain (i.e. asset nativo digitale), si applicherà anche in questo caso la disciplina IVA dei servizi elettronici;
- se il sottostante è un asset off chain (i.e. non digitale), la disciplina IVA dipenderà dalla natura – in primis cessione di beni vs. prestazione di servizi – e da tutte le caratteristiche specifiche che il sottostante può assumere.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda che possa trovare applicazione “al ricorrere dei relativi presupposti, la disciplina propria dei voucher piuttosto di quella propria dei titoli di legittimazione, fattispecie ad esempio riscontrabili quando l’NFT incorpora dei servizi (non digitali) che l’acquirente ha diritto di fruire oppure quando conferisce all’acquirente il diritto a partecipare a una c.d. community”.
[1]Cfr. Circolare per cui gli hybrid token sono “tipologie di token che possono rientrare in una categoria piuttosto che in un’altra.Le singole categorie di token non si escludono a vicenda. Ad esempio dei security token o degli utility token possono anche rientrare nella categoria dei token di pagamento”.
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