A cura di Marzio Scaglioni, Francesca Tironi, Giulia Spalazzi, Leila Rguibi e Antonio Giardina
In data 29 Dicembre 2023 è stata emanata la legge di bilancio n. 213/2023 (”Legge di Bilancio 2024”), recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Nel presente articolo si riportano, in sintesi, alcune delle principali novità Payroll e Giuslavoristiche contenute nella Legge di cui sopra oltre a richiamare l’avvenuta modifica delle aliquote IRPEF come riportato nella precedente News Alert dedicata.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti – Art. 1 comma 15
Il comma 15 reintroduce, per il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati (esclusi i lavoratori domestici) già previsto per gli anni 2022 e 2023.
Tale esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore sarà pari a:
- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di €2.692, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di €1.923, al netto del rateo di tredicesima.
La disposizione in commento precisa altresì che gli incrementi della percentuale di esonero ivi previsti sono riconosciuti senza effetti sul rateo di tredicesima.
Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione – Art. 1, commi 16 – 17
I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina migliorativa – rispetto a quella ordinaria e più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal reddito imponibile da lavoro dipendente e/o assimilato del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro (cd. “fringe benefits”). Il regime transitorio più favorevole consiste nell’innalzamento del limite di esenzione da €258,23 (per ciascun periodo d’imposta):
- a €2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”) a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli;
- a €1.000 per tutti gli altri lavoratori dipendenti o percettori di reddito assimilato;
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa – Art. 1, comma 18
Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogate nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa)
Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere – Art. 1 commi 21 – 25
L’articolo 1, commi 21-25 prevede che per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a €40.000, sia riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Proroga dell’ISCRO per l’anno 2024 – Art. 1, commi 142 – 155
Si riconosce ancora per tutto il 2024 l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (“ISCRO”), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS e introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, della legge 178/2020 (i.e. Legge di Bilancio per il 2021).
L’indennità in questione viene riconosciuta ai liberi professionisti che:
- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari dell’Assegno di inclusione;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda;
- hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a €12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
La medesima disposizione stabilisce poi che:
- i requisiti della mancata titolarità di pensioni dirette, di non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere beneficiari di Assegno di inclusione devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità;
- la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.
La domanda di accesso all’ISCRO va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.
L’erogazione dell’indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.
L’ISCRO è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a €250 euro mensili.
I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione – Art. 1, commi 168 – 176
I commi da 168 a 176 prorogano alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
I suddetti interventi riguardano:
- l’indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
- l’indennità per il fermo pesca,obbligatorio e non obbligatorio;
- lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
- il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva;
- la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
Inoltre, per le imprese di interesse strategico nazionale che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale e occupino almeno 1000 lavoratori è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima.
Infine, per il 2024 è previsto l’incremento di 50 milioni di euro (con un aumento da 50 a 100 milioni) dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria (“CIGS”) per riorganizzazione o crisi aziendale.
Misure in materia di congedi parentali – Art. 1, comma 179
Il comma 179 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un’indennità pari al 60% (in luogo dell’attuale 30%) per un mese ulteriore al primo.
In aggiunta, per il solo anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
Esonero contributivo per le lavoratrici con figli – Art. 1, commi 180 – 182
L’articolo 1, commi 180-182, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di €3.000 riparametrato su base mensile.
In via sperimentale, per l’anno 2024, l’esonero di cui sopra è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Sgravio contributivo per assunzione di donne vittime di violenza nel settore privato – Art. 1, commi 191 – 193
I commi da 191 a 193 prevedono il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL), che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di €8.000 annui e per la durata di 24 mesi, se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi, se è a termine, e di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Finanziamento per la formazione inerente l’apprendistato e le competenze trasversali – Art. 1, comma 202
Il comma 202 dispone un incremento per l’anno 2024, nella misura di 50 milioni di euro, delle risorse destinate sia al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (percorsi inerenti all’istituto originariamente denominato alternanza scuola-lavoro).
Disposizioni in materia pensionistica
I commi 125-140 contengono disposizioni su pensione di vecchiaia, pensione anticipata, APE Sociale, “Quota 103” e “Opzione Donna”.
In particolare, il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale. Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:
- 3 volte l’importo dell’assegno sociale;
- 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.
È stata inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata.
Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.
Sono state inoltre previste, per l’anno 2024, nuove condizioni per l’accesso a “Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024 saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli.
Confermata per il 2024 anche la misura “Quota 103”, ma con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024, ovvero:
- calcolo interamente contributivo dell’assegno;
- importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
- finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico.
Infine, il comma 141 ha previsto una proroga delle agevolazioni contributive per i lavoratori del settore poligrafico (i c.d. stampatori). È stata infatti autorizzata un’ulteriore spesa massima di 10,4 milioni per il 2024, 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e 2,4 milioni per il 2027, per l’accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023.
Let’s talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare
