A cura del Team Financial Services Deals & Capital Market: Cristina Cengia, Alessandro Annunziata e Giovanni Cingolani
Lo scorso 27 febbraio il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge contenente “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche che agli emittenti” (il “DDL Capitali”).
Si riporta di seguito la sintesi delle principali novità normative introdotte, in attesa della pubblicazione del DDL Capitali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Lista del consiglio di amministrazione
L’articolo 12 del DDL Capitali introduce nel TUF l’articolo 147-ter.1, il quale disciplina organicamente la presentazione da parte del consiglio di amministrazione uscente di una lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione, sviluppando la possibilità già prevista dalla Raccomandazione 19.d) del Codice di Corporate Governance.
In particolare, le nuove disposizioni (applicabili a far data dalle assemblee convocate per data successiva al 1° gennaio 2025) ammettono la possibilità per gli statuti delle società quotate di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare (entro il quarantesimo giorno precedente la data dell’assemblea convocata per deliberare sulla nomina del CdA) una propria lista di candidati.
In tal caso, il consiglio di amministrazione uscente dovrà: (a) deliberare sulla presentazione della lista con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti; (b) presentare una lista che contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo.
A margine delle considerazioni di carattere metagiuridico che hanno occupato le cronache degli ultimi mesi e che tuttora, a valle dell’approvazione del DDL Capitali, alimentano il dibattito pubblico, già da una prima lettura della norma emergono alcuni dubbi esegetici principalmente riferibili alle modalità di ripartizione interna dei seggi tra le liste di minoranza e alla sorte della lista del Consiglio qualora non ottenga la maggioranza dei voti (temi che saranno probabilmente affrontati e risolti dalle disposizioni attuative di Consob), oltre ad una notazione circa la prevista asincronia con i termini previsti per la presentazione delle liste da parte degli azionisti (deposito quaranta giorni prima dell’assemblea per la lista del Consiglio uscente e di venticinque giorni per le liste degli azionisti).
Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato
Affrontando un altro tema di grande interesse del mercato finanziario e sul quale si concentra la competizione fra trading venues, il DDL Capitali, con la disposizione dell’articolo 13, incide sulla materia del voto plurimo modificando il disposto dell’articolo 2351, comma 4, del codice civile al fine di incrementare, per le società chiuse e gli Emittenti MTF (prima o dopo l’ammissione alle negoziazioni), da tre a massimi dieci i voti assegnabili per azione. Resta fermo invece il divieto previsto per le società con strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati di emettere azioni a voto plurimo ai sensi dell’articolo 127-sexies del TUF.
È bene ricordare che le modifiche statutarie in tema di voto plurimo daranno luogo, ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. g., del codice civile, al diritto di recesso per i soci dissenzienti.
In materia di voto maggiorato il DDL Capitali interviene invece sulla previsione dell’articolo 127-quinquies del TUF, disponendo che – oltre alla già prevista possibilità di attribuire il voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per non meno di ventiquattro mesi (comma 1 del novellato articolo 127-quinquies) – gli statuti possano attribuire un ulteriore voto per azione alla scadenza di ogni periodo successivo di possesso continuato di dodici mesi, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione (comma 2 del novellato articolo 127-quinquies).
Se per la delibera attributiva della maggiorazione prevista dal primo comma della novellata disposizione (i.e., fino a due voti) il TUF esclude espressamente l’attribuzione del diritto di recesso al socio dissenziente, per quella di cui al secondo comma del nuovo articolo 127-quinquies del TUF si prevede il mantenimento in capo al socio dissenziente della facoltà di recedere.
Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante
Al fine di riordinare la risalente disciplina in tema di emittenti diffusi il DDL Capitali introduce, in primo luogo, l’articolo 2325-ter del codice civile, secondo il quale si considerano diffusi quegli emittenti che abbiano più di 500 azionisti (diversi dai soci con partecipazioni superiori al 3%), che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale, e superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-bis, primo comma del codice civile (relativo al bilancio in forma abbreviata).
In secondo luogo il DDL Capitali abroga una serie di disposizioni applicabili agli emittenti diffusi principalmente relative a: (i) obblighi di comunicazione al pubblico ulteriori rispetto a quelli previsti per le società chiuse ed equiparabili a quelli ricompresi nella disciplina market abuse per le società quotate; (ii) obblighi informativi e di processo relativi all’approvazione e all’attribuzione di piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF; (iii) limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell’articolo 148-bis del TUF; e (iv) inclusione degli emittenti diffusi tra gli enti sottoposti a regime intermedio ai fini della revisione legale, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.
Partecipazione all’assemblea per il tramite del rappresentante designato
In materia di partecipazione all’assemblea, l’articolo 11 del DDL Capitali introduce un nuovo articolo 135-undecies.1 nel TUF, prevedendo la possibilità per gli emittenti di inserire in statuto l’intervento in assemblea per il solo tramite del rappresentante designato dalla società: queste disposizioni vengono espressamente rese applicabili anche agli Emittenti MTF conferendo per l’effetto carattere di stabilità alla normativa applicata durante il regime emergenziale Covid-19.
In tal caso, ma con esclusivo riferimento alle società quotate su mercati regolamentati, le proposte di deliberazione non possono essere presentate in assemblea (come previsto in via generale dall’articolo 126-bis del TUF) se non entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione della stessa. Analogamente, anche il diritto degli azionisti di porre domande viene limitato a quelle poste nei tre giorni antecedenti l’assemblea.
Si segnala, infine, che le misure previste per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte con riferimento all’emergenza Covid-19 dal Decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in particolare per quanto attiene l’uso di mezzi telematici e l’utilizzo in via esclusiva del rappresentante designato, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024, estendendo ulteriormente il termine già prorogato, da ultimo, al 31 luglio 2024 dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 (Decreto Milleproroghe).
Definizione di PMI
L’articolo 2 del DDL Capitali modifica l’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF, prevedendo che siano considerate PMI gli emittenti azioni quotate su mercati regolamentati con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro.
Tale modifica permetterà a un numero più elevato di emittenti di beneficiare del regime di favore previsto dall’ordinamento per le PMI quotate, come quello relativo, ad esempio, alla soglia percentuale per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti in un emittente quotato (elevato dal 3% al 5%), insieme alla possibilità di introdurre in statuto una percentuale del capitale sociale, diversa da quella del 30% prevista dal TUF ma comunque ricompresa tra il 25% e il 40%, superata la quale scatta l’obbligo di offerta pubblica d’acquisto.
Obblighi di comunicazione internal dealing degli azionisti rilevanti
L’articolo 10 del DDL Capitali abroga il comma 7 dell’articolo 114 del TUF eliminando, di conseguenza, l’obbligo gravante in capo agli azionisti con una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale degli emittenti quotati (su mercati regolamentati e non) di comunicare al pubblico e alla Consob le operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati da loro effettuate, anche per interposta persona.
Gli emittenti saranno pertanto chiamati a modificare le proprie procedure interne per adeguarle al nuovo testo normativo.
Pubblicità dei patti parasociali per gli Emittenti MTF
L’articolo 4 del DDL Capitali modifica l’articolo 2341-ter del codice civile, estendendo anche agli azionisti degli Emittenti MTF l’obbligo di comunicare a quest’ultimo e di dichiarare in apertura di assemblea l’esistenza di patti parasociali e, per l’emittente, l’obbligo di depositare presso il Registro Imprese il verbale assembleare contenente la dichiarazione in questione.
Estensione agli Emittenti MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali
Anche agli Emittenti MTF è data facoltà, secondo l’articolo 5 del DDL Capitali, di adottare i principi contabili IFRS per la predisposizione del bilancio.
Responsabilità del collocatore
Coerentemente con la disciplina europea viene abrogato, ai sensi dell’articolo 9 del DDL Capitali, il comma 7 dell’articolo 94 del TUF, ai sensi del quale era prevista la responsabilità dell’intermediario responsabile del collocamento per informazioni false o per omissioni idonee a influenzare le decisioni di un investitore ragionevole.
La precedente disciplina dettata dall’articolo 94, comma 7, del TUF determinava infatti una responsabilità ulteriore in capo ai responsabili del collocamento rispetto alle controparti europee, regime che peraltro appariva sproporzionato rispetto alla tutela dell’investitore, in considerazione del fatto che tale finalità è già garantita dal regime di responsabilità gravante sull’emittente/offerente e sull’eventuale garante.
Modiche al regime di responsabilità delle autorità di vigilanza
Il DDL Capitali interviene sull’articolo 24 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, relativo al risarcimento del danno da parte, in particolare, di un’autorità di vigilanza, di componenti dei suoi organi, nonché dei suoi dipendenti, per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato. La disciplina riformata introduce la previsione per la quale si potrà agire contro l’authority solo in caso di danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza sia mancata la vigilanza dell’autoritàstessa.
Il DDL Capitali, inoltre, conferisce delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali incluse nel TUF e nel codice civile. In particolare, la delega conferita al Governo comprende anche l’aggiornamento del regime di responsabilità di cui al citato articolo 24 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, con particolare riferimento al relativo comma 6-bis, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli standard internazionali.
Infine, l’articolo 23 del DDL Capitali inserisce il Titolo II-bis nella parte V del TUF, dopo l’articolo 196-bis, contenente disposizioni comuni a tutti i procedimenti sanzionatori, consentendo di definirli con modalità negoziali, ossia a mezzo della proposta da parte del soggetto destinatario della sanzione di impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione: ove ritenuta idonea dall’autorità, l’assunzione di detti impegni chiude il procedimento sanzionatorio senza l’accertamento della violazione.
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