A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra, Fabiana Verduci e Simona Cimino
È ufficialmente entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2024 – il c.d. decreto PNRR IV (D.L. n.19/2024) – recante Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il decreto prevede all’art. 38 l’istituzione del nuovo “Piano Transizione 5.0”, che rappresenta un nuovo programma volto a promuovere investimenti finalizzati all’efficientamento energetico, all’utilizzo di energie rinnovabili ed alla formazione del personale dipendente.
Il nuovo Piano introduce infatti incentivi sotto forma di crediti d’imposta, per investimenti effettuati lungo l’arco temporale 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, a favore delle imprese che investono in:
- acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0;
- acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili;
- spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.
Beneficiari e requisiti di accesso all’agevolazione
Accedono agli incentivi le imprese di qualsiasi dimensione – senza distinzione di forma giuridica, settore e regime fiscale – che presentino un progetto di innovazione finalizzato a garantire determinati standard energetici quali:
- la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione pari ad almeno il 3%;
- oppure un risparmio energetico nei processi interessati dall’investimento in beni digitali 4.0 almeno pari al 5% rispetto ai consumi rilevati ex ante per i medesimi processi.
Analogamente al piano 4.0, sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Tipologia di investimenti agevolabili
È possibile agevolare l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) che siano tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica. È inoltre previsto un ampliamento dei software agevolabiliricompresi nell’allegato B, prevedendo dunque l’ammissibilità agli incentivi per:
- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
I progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici permettono di agevolare:
- gli investimenti in beni necessari perl’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese per la formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed ecologica dei processi produttivi, ammissibili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e fino ad un massimo di 300.000 euro.
Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che presentino i requisiti tecnici e territoriali di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, ossia:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) sopra citate.
Vengono altresì previste ulteriori esclusioni al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), ritenendo dunque non ammissibili ai crediti d’imposta 5.0, gli investimenti destinati:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Aliquote di calcolo del credito di imposta
Fermo restandoil limite massimo di costi ammissibili di 50 milioni di euro per anno per ciascuna impresa beneficiaria, le aliquote del credito d’imposta sono le seguenti:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.
Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, si aggiungono anche i costi relativi alle spese per servizi imputabili per competenza, mentre per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
È previsto, inoltre, un aumento delle misure del credito d’imposta sopra citate, rispettivamente al:
- 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi superiore al 15%.
Come si calcola la riduzione dei consumi
La riduzione dei consumi viene calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e di tutti i fattori esterni che influiscono sul consumo energetico.
Qualora si tratti di impresa di nuova costruzione, il risparmio energetico viene calcolato sulla base dei consumi energetici medi annui riferibili ad uno scenario controfattuale, individuato secondo specifici criteri definiti nel comma 17 del Decreto.
Obbligo della doppia certificazione
L’impatto positivo dei progetti dovrà essere oggetto di una doppia certificazione da parte di un valutatore indipendente che attesti:
- “ex ante”, che i progetti che si intendono agevolare rispettano effettivamente tutti i criteri di ammissibilità volti alla riduzione dei consumi energetici;
- “ex post”, l’effettiva realizzazione degli interventi dichiarati, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato, secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Con successivo decreto, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in oggetto, verranno stabiliti i requisiti che dovranno avere i certificatori – soprattutto in tema di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità – e le coperture assicurative di cui dovranno dotarsi per poter proteggere le imprese in caso di errate valutazioni tecniche. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esercita, avvalendosi anche del GSE, l’attività di controllo sui soggetti certificatori, andando a verificare la correttezza formale delle certificazioni e la corrispondenza del loro contenuto con quanto sancito dal Decreto e dai provvedimenti attuativi.
Per le PMI, inoltre, è previsto che le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione vengono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un valore non superiore a 10 mila euro.
Nuovi adempimenti
Il Decreto introduce delle importanti novità in tema di adempimenti, il più importante riguarda l’accesso al beneficio. Per poter accedere al credito, infatti, le imprese dovranno presentare – in via telematica e sulla base di un modello standardizzato e messo a disposizione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – le certificazioni di cui sopra ed una comunicazione riguardante la descrizione del progetto ed i relativi costi associati. Una volta verificata la correttezza della documentazione, il soggetto gestore invia al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di accesso al credito ed il corrispondente importo prenotato, verificando sempre che l’importo complessivo dei progetti non superi i limiti di spesa.
L’impresa che richiede il credito, inoltre, ai fini dell’utilizzo, dovrà presentare al GSE delle comunicazioni periodiche relative allo stato di avanzamento del progetto e sulla base di queste comunicazioni sarà poi stabilito l’ammontare del credito spettante, nel limite massimo dell’importo prenotato. Sarà tenuta, poi, a comunicare il completamento dell’investimento e a presentare la relativa certificazione “ex post”, pena la decadenza. Il GSE, successivamente, comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti beneficiari con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.
Cumulo
L’incentivo in oggetto non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Industria 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Diversamente, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Fruizione del credito
Il credito d’imposta, che non può essere oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti beneficiari e del rispettivo ammontare di credito spettante, entro la data del 31 dicembre 2025, tramite modello F24. L’ammontare che al 31 dicembre 2025 non è ancora stato utilizzato, potrà essere portato in avanti e sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Inoltre, se i beni oggetto di agevolazione vengono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all’agevolazione, anche se appartengono allo stesso soggetto, o in caso di acquisizione tramite locazione finanziaria, per tali beni non venga esercitata l’opzione di riscatto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito d’imposta viene ridotto escludendone il relativo costo. Nel caso in cui il maggior credito d’imposta fosse stato già utilizzato in compensazione, il beneficiario dovrà riversare la quota in eccedenza entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali ipotesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Controlli
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la correttezza dei costi, pena la revoca del beneficio. A tale scopo, le fatture, i documenti di trasporto e tutti gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni, dovranno contenere l’espresso riferimento all’art. 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19.
L’effettivo sostenimento dei costi e la relativa corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, tale certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti alla sezione A del registro di cui all’art. 8 del Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39. Per tali imprese, inoltre, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5 mila euro.
Sulla base della documentazione prodotta dall’impresa, il GSE effettua – entro i termini concordati con l’Agenzia delle Entrate – i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e non, per la fruizione del credito. Qualora i controlli dovessero avere esito negativo, il GSE ne dà comunicazione indicando i presupposti, le ragioni giuridiche ed i mezzi di prova su cui si fonda il recupero, quest’ultimo maggiorato di sanzioni ed interessi.
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