A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Fabiana Verduci
Albo dei certificatori
Il 21 febbraio 2023 è stato pubblicato da parte del MIMIT il “Decreto direttoriale attuativo del D.P.C.M. 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica”. Tale decreto ha fissato le modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori dei crediti d’imposta per attività di R&S, innovazione e design.
Il Decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73 – convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2022 n.122 – all’art. 23 stabilisce che al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa dei crediti d’imposta in oggetto, le imprese posso richiedere una certificazione attestante il fatto che gli investimenti effettuati o da effettuare, siano qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ai sensi della relativa disciplina.
Tale certificazione, inoltre, può essere richiesta anche per accertare la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzare al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiore aliquota del credito d’imposta prevista per queste attività.
Il successivo D.P.C.M. del 15 settembre 2023, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 23, ha dettato le disposizioni in materia di certificazione, istituendo in primo luogo l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio di tali certificazioni ed i requisiti che dovranno avere i soggetti che intendono iscriversi all’Albo.
In particolare, possono iscriversi all’albo:
- persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, che non abbiano subito condanne definitive. Relativamente all’ambito professionale, devono aver svolto nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, attività comprovate e adeguate relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti;
- imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che al momento della presentazione della domanda siano iscritte al registro delle imprese ed abbiano sede legale sul territorio nazionale; non siano sottoposte a procedura concorsuale e non siano in stato di liquidazione o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 8 giugno 2001 n.231;
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
- i centri di competenza ad alta specializzazione;
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea;
- le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Il Decreto direttoriale attuativo 21 febbraio 2024 reca le disposizioni in materia di modalità informatiche e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori, le regole per la verifica delle domande di iscrizione, di formazione e di aggiornamento e gestione dell’Albo. Stabilisce, inoltre, le modalità informatiche attraverso le quali le imprese devono richiedere l’accesso alla procedura – comprese le modalità per l’individuazione del certificatore – e le rispettive procedure con le quali i certificatori devono inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
Nello specifico, i soggetti che possiedono i requisiti indicati dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 art.2, inviano la domanda di iscrizione all’Albo attraverso la piattaforma informativa disponibile sul sito del Ministero. Le domande possono essere presentate a partire dal 21 febbraio 2024 e per un semestre. A partire dal 1° gennaio 2025 le domande potranno essere presentate fino al 1° marzo e dal 1° luglio fino al 30 settembre di ogni anno. Per mantenere l’iscrizione all’Albo, i certificatori saranno tenuti a comprovare nel tempo il mantenimento dei requisiti di accesso.
L’impresa che intende avvalersi della certificazione deve farne domanda tramite apposita procedura informatica e provvedere al versamento dell’importo di 252 euro per ogni certificazione richiesta. Il certificatore, invece, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, deve trasmette al Ministero la certificazione per consentire l’attività di controllo. Nei 90 giorni successivi, il Ministero può richiedere eventuale documentazione integrativa da trasmettere da parte del certificatore.
Qualora l’esito del controllo dovesse risultare negativo, il Ministero comunicherà al certificatore ed alla relativa impresa richiedente, le dovute motivazioni, altrimenti la certificazione diverrà efficace ed opponibile all’Amministrazione finanziaria in caso di successivi controlli.
Proroga bonus pubblicità
A partire dal 1° marzo 2024 e fino al 2 aprile 2024 – termine ultimo prorogato con Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione l’editoria del 15 febbraio 2024 – è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta in investimenti pubblicitari incrementali (c.d. bonus pubblicità) per l’anno 2024, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate.
L’agevolazione in oggetto è disciplinata dall’art. 57-bis, comma 1-quinquies, del Decreto-legge del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni e dal D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90.
La misura prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, nel limite massimo di 30 milioni di euro – che ne costituisce il tetto massimo di spesa – e nei limiti del regolamento dell’Unione Europea in tema di de minimis.
Possono beneficiare del credito le imprese, i lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che abbiano effettuato investimenti pubblicitari a mezzo stampa pari almeno all’1% incrementale rispetto agli investimenti pubblicitari effettuati nella stessa categoria, nell’anno precedente. Sono agevolabili gli investimenti effettuati su quotidiani e periodici, anche online, iscritti al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) ovvero registrati presso il Tribunale di competenza e dotati della figura del Direttore Responsabile.
Per poter accedere al bonus bisogna presentare la comunicazione di accesso al credito, contenente i dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’agevolazione e gli investimenti da effettuare nell’anno agevolato. Ad inizio 2025, coloro che hanno presentato la comunicazione devono inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati attestante gli investimenti realizzati. A seguito di tale dichiarazione, il Dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi ed il relativo credito spettante. Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
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