Prima attuazione delle agevolazioni amministrative e fiscali previste per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (“ZLS”)

Prima attuazione delle agevolazioni amministrative e fiscali previste per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (“ZLS”) - First implementation of the administrative and tax breaks provided for investments in Simplified Logistics Zones (“SLZ”)

A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Francesca Fraioli

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 61 e ss., prevede la possibilità di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti.

In attuazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, il 17 aprile 2024 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40 recante il “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n.205”. Il decreto è finalizzato a creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese. Tale decreto definisce, in particolare:

  1. le modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
  2. la loro durata;
  3. i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS;
  4. le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
  5. le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

L’elenco completo delle particelle rientranti nelle ZLS è consultabile sul portale dell’Agenzia per la Coesione territoriale. Le Zone Logistiche Semplificate fino ad ora istituite in Italia sono il Porto e il Retroporto di Genova e il Porto di Venezia-Rodigino; tali zone, tuttavia, non sono ancora pienamente operative. Sono, invece, in attesa dell’emanazione del DPCM istitutivi delle ZLS le proposte presentate nell’ultimo biennio dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Inoltre, è allo studio anche la ZLS del Mar Ligure Orientale.

Misure di semplificazione amministrativa per le ZLS

Le misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi sono volte a rendere più agevole l’avvio e lo svolgimento delle attività economiche e industriali all’interno delle ZLS. In particolare, l’art. 12 del Regolamento, richiamando quanto previsto dal dettato normativo, elenca le misure di semplificazioni previste per tali zone.

Tra le misure di semplificazioni, quella di maggior rilievo è l’autorizzazione unica, alla quale sono soggetti i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione. Ciò comporta che nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere nell’area ZLS. Le imprese possono presentare domanda di autorizzazione allo sportello unico del lavoro della Regione, ovvero, nelle more della sua istituzione, allo Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente. L’Autorità competente, individuata dalla Regione, esamina la domanda e, in esito ad apposita conferenza di servizi, provvede al rilascio dell’autorizzazione unica.

Inoltre, novità operative rilevanti sono legate anche alla riduzione dei tempi autorizzativi per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l’area ZLS, che posso usufruire delle seguenti misure:

  1. riduzione di un terzo dei termini procedimentali previsti, tra l’altro, ai fini della valutazione d’impatto ambientale (VIA), della valutazione ambientale strategica (VAS), dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), dell’autorizzazione paesaggistica delle concessioni demaniali portuali, nonché dei termini in materia edilizia;
  2. riduzione alla metà dei termini previsti per l’adozione di eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, per i quali è richiesta l’acquisizione di pareri, intese, concerti e altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni (conferenza di servizi semplificata).

I termini di cui alle soprariportate lettere a) e b), previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle Amministrazioni centrali, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori; decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

Benefici in ambito doganale

Nelle ZLS, inoltre, possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

Nelle zone franche doganali è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione sulle merci che poi possono essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale.

Credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS

L’articolo 1, comma 64 della legge di stabilità 2018 (come modificato dall’art. 1, comma 313, della legge 160/2019) riconosce, alle imprese operanti nelle ZLS, la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni previste dall’art. 5 commi 1 e 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107 par. 3 lett. c) del TFUE, 2-bis, 3, 4 e 6 del DL 91/2017 conv. L. 123/2017.

Nello specifico, ai fini del credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, sono agevolabili quegli investimenti effettuati fino al 31/12/2023, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Considerato che la L. 205/2017 rinvia alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES, anche per l’accesso al credito d’imposta ZLS va presentata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, fermo restando che si tratta di due misure agevolative differenti e distinte. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2017 e successive modifiche, da presentare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuati gli acquisti di beni agevolati.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno di effettuazione dell’investimento, decorsi cinque giorni dall’autorizzazione alla fruizione, previo sostenimento del costo agevolato. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 24 maggio 2023, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, è stato istituito il codice tributo “6859” da utilizzare tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Posto quando sopra, con il DL 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione) è stata disposta, per il 2024, l’estensione del credito d’imposta a favore delle imprese che investono nella nuova ZES Unica anche per le imprese che investono nelle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art.107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

In particolare, l’art. 13 del menzionato Decreto Coesione prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in determinati beni strumentali, realizzati a decorrere dall’ 8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del Decreto) e fino al 15 novembre 2024. La norma aggiunge che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, commi da 2 a 5”, del DL 19 settembre 2023, n. 124 (DL Sud).

In virtù del rinvio alle disposizioni dell’art. 16, comma 2, del DL Sud, risultano agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Ciascun progetto di investimento deve avere un importo minimo di 200 mila euro e massimo di 100 milioni di euro. Il credito d’imposta per le ZLS è concesso “nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024” e non trova applicazione nelle Regioni in cui è autorizzata una seconda ZLS.

Per maggiori informazioni

Contatta Vitalba Passarelli – Partner, PwC TLS

Contatta Andrea Brignoli – Director, PwC TLS

Contatta Giovanni Marra – Director, PwC TLS

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