Circolare n. 17 del 31 maggio 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Circolare n. 17 del 31 maggio 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Chiarimenti operativi e qualificazione ai fini fiscali degli impianti di accumulo elettrochimico di energia elettrica connessi alla rete di trasmissione nazionale (“BESS” – “Battery Energy Storage System”)

A cura di Francesco Pizzo, Annarita Terrone e Katia Nucifora

In data 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 17/2024, in tema di impianti di accumulo elettrochimico di energia elettrica connessi alla rete di trasmissione nazionale (“BESS” – “Battery Energy Storage System”), con l’obiettivo di fornire chiarimenti in merito ai profili accise emergenti, con specifico riferimento alla denuncia e alla licenza di esercizio.

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 7 del 7 febbraio 2002, come modificato dall’art. 62, comma 1, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e dall’art. 31, comma 1, lettera a) del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, n. 77, i sistemi elettrochimici di accumulo dell’energia elettrica (denominati anche “BESS” – “Battery Energy Storage System”) rientrano tra le opere di pubblica utilità per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Con la suddetta Circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce che, indipendentemente dalla procedura per l’autorizzazione amministrativa, sul piano fiscale, gli impianti BESS connessi alla rete di trasmissione nazionale costituiscono officina elettrica ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Testo Unico Accise (TUA) e, pertanto, è fatto salvo il pagamento del diritto annuale di licenza di cui all’art. 63, commi 3 e 4, del TUA.

Si conferma, pertanto, che l’esercente l’officina costituita da BESS è tenuto a presentare apposita denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del TUA, allegando la documentazione descrittiva degli elementi salienti dell’impianto ed i relativi schemi unifilari.

Ciò premesso, in tale Circolare, si specifica che, relativamente alla classificazione dell’officina per i fini fiscali, occorre distinguere il caso in cui il BESS sia esercitato in combinato con apparati di produzione (alimentati da fonti fossile o da fonti rinnovabili), da quello in cui il BESS sia costituito esclusivamente da apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione (i.e. impianto cosiddetto “stand-alone”).

Nella prima ipotesi (impianto BESS che opera in combinato con un impianto di produzione), gli ausiliari di centrale sono, di norma, condivisi e l’energia per la caricazione degli accumulatori può essere prelevata sia dalla rete di trasmissione (quindi, con flusso in ingresso nell’officina) sia dagli apparati di produzione (quindi, con flusso interno all’officina).

Per tali officine, la licenza di esercizio deve comprendere entrambe le fattispecie tecniche, quindi sia “officina di produzione”, sia “officina di accumulo”, e la potenza disponibile, per i fini fiscali, è data dalla somma di quella degli apparati di produzione e di quella degli apparati di accumulazione installati presso l’impianto.

Nel secondo caso (c.d. impianto “stand-alone”), nel caso in cui il BESS sia costituito esclusivamente da apparati di accumulo, trasformazione e distribuzione (c.d. impianto “stand-alone”) il diritto di licenza è dovuto nella misura ordinaria di 77,47 euro ai sensi dell’art.63, co. 3, lett. b) del TUA. Infine, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conferma che gli impieghi dell’energia elettrica per l’alimentazione dei sistemi ausiliari dell’impianto BESS (e.g. condizionamento, illuminazione, sistemi antincendio, ecc.) sono esenti dall’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 3, lettera a) del TUA.

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