A cura di Francesco Pizzo, Edoardo Baini, Ivan Vinciguerra
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6584 del 12 marzo 2024, ha stabilito che il manifesto di carico, vidimato dall’Ufficio doganale di uscita, costituisce una valida prova alternativa dell’avvenuta esportazione, tale da permettere l’applicazione del regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/1972 (i.e. cessioni all’esportazione “indirette” – con trasporto a cura o a nome del cessionario non residente).
Nel caso di specie, una società italiana cedente non era stata in grado di reperire direttamente la prova dell’avvenuta esportazione dei beni all’estero, in quanto la procedura doganale era stata curata dal cliente estero. Sia la notifica del messaggio elettronico “risultati di uscita” che la procedura di follow up erano stati notificati al soggetto estero.
Sul punto, la Corte ha indicato che il “manifesto di carico”, documento attestante il caricamento della merce a bordo della nave del trasportatore, vidimato dalla dogana di uscita, potesse essere utilizzato quale prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito che, in tema di esportazioni fuori dal territorio UE in regime di non imponibilità IVA, occorre che la destinazione dei beni fuori dall’UE sia provata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, come le attestazioni rilasciate da pubbliche autorità dello stato estero o dallo stesso vidimate, non essendo idonei i documenti di origine privata, quali fatture e documentazione bancaria attestante il pagamento della merce.
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