A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea
Antiriciclaggio
Direttiva e Regolamenti
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il c.d. “AML Package“, un pacchetto di riforme riguardante la normativa antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, che comprende:
- la c.d. VI Direttiva Antiriciclaggio (VI AMLD) – Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849;
- il c.d. Regolamento Antiriciclaggio (AMLR o “Codice Unico”) – Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- il Regolamento sull’Autorità Antiriciclaggio (AMLA) – Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
La VI Direttiva AML – che abrogherà l’attuale V Direttiva AML dal 10 luglio 2027 – si prefigge di migliorare l’organizzazione dei sistemi antiriciclaggio degli Stati membri prevedendo specifiche misure applicabili ai settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale.
La Direttiva definisce gli obblighi relativi alla registrazione e all’identificazione degli alti dirigenti e dei titolari effettivi dei soggetti obbligati e ai controlli su di essi; inoltre, essa prevede norme relative all’istituzione dei registri della titolarità effettiva e dei conti bancari e l’accesso agli stessi, nonché l’accesso alle informazioni sui beni immobili.
Da ultimo, si segnala che la Direttiva stabilisce nuove responsabilità e compiti delle unità di informazione finanziaria (c.d. FIU).
Il Regolamento Antiriciclaggio è un “corpus” unico di norme che ha lo scopo di armonizzare la disciplina in vigore nell’ambito UE.
Esso (i) amplia la platea dei soggetti obbligati (includendo, ad esempio, le società del settore del calcio professionistico), (ii) definisce le misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, (iii) prevede obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini e, infine, (iv) stabilisce misure volte a limitare l’abuso degli strumenti anonimi.
Da ultimo, il Regolamento AMLA istituisce una nuova Autorità europea per il contrasto al riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, c.d. AMLA (European Anti-Money Laundering Authority) la cui sede è stata fissata a Francoforte. La Commissione europea sarà competente per l’istituzione e il funzionamento iniziale dell’Autorità fino al 31 dicembre 2025.
La VI AMLD entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; gli Stati membri dovranno recepirla entro il 10 luglio 2027, con alcune deroghe: gli articoli 11, 12, 13 e 15 (norme sul registro dei titolari effettivi) dovranno essere recepite entro il 10 luglio 2026 e l’articolo 18 (accesso unico alle informazioni sui beni immobili) dovrà invece essere recepito entro il 10 luglio 2029.
Il Regolamento Antiriciclaggio entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applicherà dal 10 luglio 2027, eccetto per agenti calcistici e società calcistiche professionistiche, per cui si applicherà dal 10 luglio 2029.
Il Regolamento che istituisce l’AMLA entrerà in vigore sette giorni dopo la pubblicazione e si applicherà dal 1° luglio 2025.
VI Direttiva Antiriciclaggio (VI AMLD) – Direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 Leggi la direttiva antiriciclaggio sul sito eur-lex.europa.eu
Regolamento Antiriciclaggio (AMLR) – Regolamento (UE) 2024/1624 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo Leggi il regolamento antiriciclaggio sul sito eur-lex.europa.eu
Regolamento Autorità Antiriciclaggio (AMLA) – Regolamento (UE) 2024/1620 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 Leggi il regolamento antiriciclaggio sul sito eur-lex.europa.eu
Basilea 3 (disciplina prudenziale delle banche)
Direttiva e Regolamento
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il c.d. “Banking Package“, cioè un pacchetto di misure prudenziali volte a recepire i nuovi standard emanati nell’ambito del framework di Basilea 3 (c.d. Basilea 3 plus).
In particolare, sono stati pubblicati:
- il Regolamento CRR III – Regolamento (UE) 2024/1623 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor;
- la Direttiva CRD VI – Direttiva (UE) 2024/1619 che modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD) per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.
Tra le novità – volte a migliorare le norme prudenziali, la vigilanza e la gestione dei rischi delle banche – si segnala la definizione di un regime prudenziale transitorio per le cripto attività e l’istituzione di modifiche per migliorare la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte delle banche.
Gli Stati membri sono chiamati ad adottare e pubblicare entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva CRD VI, per applicarle dal giorno successivo (salvo alcune deroghe).
Il Regolamento CRR III, invece, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025, salvo alcune deroghe.
CRD 6 – Direttiva (UE) 2024/1619 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance Leggi la direttiva sul sito eur-lex.europa.eu
CRR 3 – Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor Leggi il regolamento sul sito eur-lex.europa.eu
Cripto-attività (MICAR)
Bozze finali di RTS e Orientamenti
In data 19 giugno 2024, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato quattro documenti contenenti, rispettivamente, tre bozze finali di norme tecniche di regolamentazione e un set di Orientamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 sulle cripto-attività, il c.d. Regolamento MICA (Market in Crypto-Assets Regulation, MICAR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 giugno 2023.
Con riferimento alle tempistiche di applicabilità, il Regolamento MiCA diventa applicabile dal 30 giugno 2024 con riferimento ai token collegati ad attività (Asset Reference Token – ART) e ai token di moneta elettronica (E-Money Token – EMT); esso diventerà poi complessivamente applicabile dal 30 dicembre 2024.
Le norme in questione – sottoposte a consultazione pubblica tra l’8 novembre 2023 e l’8 febbraio 2024 – riguardano le prove di stress di liquidità degli emittenti di token collegati ad attività significativi, alcuni obblighi di segnalazione degli emittenti di ARTs e EMTs e i collegi di vigilanza che EBA è tenuta ad istituire per ciascun emittente di ARTs / EMTs significativo.
Più nello specifico, gli Orientamenti riguardano i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di liquidità che gli emittenti sono tenuti ad effettuare periodicamente (Orientamenti ex art. 45(4), MICA).
Ai fini della segnalazione trimestrale all’Autorità competente prevista per ciascun token collegato ad attività con un valore di emissione superiore a 100.000.000 euro, le norme tecniche specificano la metodologia per la stima delle informazioni richieste nonché i moduli, i formati e i modelli standard da utilizzare per la segnalazione (RTS ex art. 22(6) e ITS ex art. 22(7), MICA); detta segnalazione è prevista per gli emittenti di token collegati ad attività e per gli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro (come previsto dall’art. 58(3), MICA).
Infine, con riferimento ai collegi di vigilanza, le norme tecniche di regolamentazione sono volte a garantire il funzionamento coerente e uniforme di detti collegi consultivi di vigilanza (RTS ex art. 119(8), MICA).
Le norme tecniche di regolamentazione sono state trasmesse alla Commissione europea per l’adozione e successivamente saranno sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
Gli Orientamenti si applicheranno due mesi dopo alla pubblicazione degli stessi nelle lingue ufficiali dell’UE.
Operazioni di pagamento non autorizzate
Comunicazione Banca d’Italia
Il 17 giugno 2024, Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione “in materia di disconoscimenti di operazioni di pagamento non autorizzate”, richiamando i prestatori di servizi di pagamento (“PSP”) alla conformità normativa e alla correttezza verso i clienti.
In particolare, l’Autorità di vigilanza ha rammentato preliminarmente come negli ultimi anni, il settore dei servizi di pagamento ha subito rilevanti cambiamenti a causa del recepimento di normative europee, tra cui la Direttiva PSD2, e della diffusione di nuove tecnologie. Questi fattori hanno modificato le abitudini di pagamento dei clienti, promuovendo la digitalizzazione dei servizi e l’espansione dell’e-commerce, anche in risposta alla pandemia.
Diventa quindi cruciale garantire ai clienti il diritto di disconoscere le operazioni non autorizzate e ottenere i rimborsi dovuti. A tal proposito, il D.lgs. 11/2010 stabilisce i criteri per il rimborso delle operazioni non autorizzate e le relative tempistiche e modalità, con l’obiettivo di eliminare gli effetti negativi per i clienti derivanti da tali addebiti.
La Banca d’Italia ha condotto approfondimenti sui sistemi adottati dai PSP, attraverso iniziative di vigilanza ispettiva e cartolare, che hanno considerato anche il contenzioso presso l’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), gli esposti alla Banca d’Italia e le segnalazioni delle associazioni dei consumatori.
Gli approfondimenti hanno riscontrato diverse criticità, tra cui rifiuti ingiustificati di rimborsi, carenze nei tempi e modalità di esecuzione dei rimborsi, lacune nell’informativa alla clientela e inadeguatezza nei meccanismi di tokenizzazione delle carte. Pertanto, è emersa la necessità di fornire indicazioni per garantire l’omogeneità delle pratiche degli operatori e il loro allineamento alla normativa, oltre a promuovere prassi che migliorino la qualità delle relazioni con i clienti.
Per tale ragione, la Banca d’Italia ha chiesto ai PSP di condurre un’autovalutazione sulla coerenza delle loro pratiche con le normative e le aspettative dell’Istituto, aspettandosi che:
- il processo di gestione dei disconoscimenti sia regolato da una policy interna conforme al D.lgs. n. 11/2010, includendo tutte le categorie di operazioni non autorizzate;
- l’istruttoria sulla richiesta di disconoscimento consideri i criteri di responsabilità tra PSP e cliente, garantendo il diritto al rimborso se non viene usata la strong customer authentication (SCA);
- gli automatismi procedurali usino griglie granulari per valutare eventuali dolo o colpa grave del cliente, garantendo valutazioni anche per casi non tipizzati;
- si avviino iniziative di sensibilizzazione del personale per migliorare la gestione delle richieste e dei reclami;
- le tempistiche di gestione dei disconoscimenti rispettino il termine di rimborso del D.lgs. n. 11/2010, evitando richieste di documentazione aggiuntiva o adempimenti onerosi;
- siano previsti meccanismi per riportare il conto nello stato precedente l’operazione non autorizzata, senza imputare costi al cliente;
- la documentazione di trasparenza fornisca informazioni chiare sui diritti dei clienti e sulle modalità di comunicazione delle operazioni non autorizzate;
- si rafforzi la trasparenza riguardo al diritto dei PSP di recuperare somme rimborsate se emerge l’autorizzazione dell’operazione, con indicazioni chiare nei contratti e durante il processo di riaddebito;
- le comunicazioni successive al disconoscimento siano chiare e comprensibili, spiegando le motivazioni del rigetto delle richieste di rimborso e i diritti dei clienti;
- le procedure di tokenizzazione delle carte siano conformi al Regolamento delegato (UE) 2018/389;
- i PSP valutino i reclami anche alla luce delle posizioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), risolvendo le controversie seguendo orientamenti consolidati.
Se dall’autovalutazione dovesse emergere la necessità di effettuare azioni correttive, la Banca d’Italia si aspetta un piano di interventi da attuare entro dodici mesi, con le valutazioni formalizzate e oggetto di verifica. Le valutazioni e le analisi condotte dai PSP andranno adeguatamente formalizzate. La Banca d’Italia vigilerà sull’implementazione di queste misure attraverso la sua ordinaria azione di controllo.
Comunicazione in materia di disconoscimenti di operazioni di pagamento non autorizzate Leggi la comunicazione sul sito bancaditalia.it
Informativa precontrattuale assicurativa
Provvedimento Ivass
Ad esito della consultazione pubblica tenutasi tra novembre 2023 e gennaio 2024 (Documento di consultazione n. 9/2023), Ivass ha pubblicato il Provvedimento n. 147 del 20 giugno 2024 recante modifiche e integrazioni finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento 40/2018 e dell’informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento 41/2018, e relativi allegati, nonché in materia di finanza sostenibile.
Le nuove disposizioni sono state elaborate con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dell’informativa resa al contraente, operando gli interventi di semplificazione e di razionalizzazione che, tenuto conto delle criticità riscontrate da Ivass in esito alle verifiche condotte sull’applicazione della regolamentazione, sono stati ritenuti necessari per innalzarne la tutela in tutte le fasi del rapporto con il distributore.
Più nello specifico sono state oggetto di revisione le norme riguardanti l’informativa sul distributore – per la quale è stato previsto un modulo precontrattuale unico (MUP), diversificato per tipologia di prodotto assicurativo, IBIP o non IBIP – e l’informativa sul prodotto, compresi gli Allegati 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento n. 41 relativi ai DIP aggiuntivi vita, multirischi, IBIP, danni e RC auto.
Infine, si segnala che Ivass ha richiamato in questa sede anche le proposte della Commissione europea in materia di tutela degli investitori al dettaglio (c.d. “Retail Investment Strategy”), pubblicate il 24 maggio 2023 e attualmente al vaglio delle istituzioni europee. Infatti, attraverso tali proposte legislative, la Commissione intende modificare la Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) per razionalizzare la documentazione informativa per i clienti e il Regolamento PRIIPs relativamente al documento contenente le informazioni chiave (KID).
Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; le imprese e i distributori dovranno redigere il Modulo unico precontrattuale, nonché i DIP aggiuntivi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Provvedimento.
Provvedimento n. 147 del 20 giugno 2024. Provvedimento recante modifiche e integrazioni finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento 40/2018 e dell’informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento 41/2018, e relativi allegati, nonché in materia di finanza sostenibile Leggi il provvedimento sul sito ivass.it
