A cura dell’Energy&Utilities Team
Decreto FER-X: tentativo per una “approvazione temporanea” dall’UE per avviare le aste entro fine 2024
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”) ha pubblicamente affermato che, in materia di FER X, l’obiettivo è quello di avviare le prime aste entro la fine dell’anno corrente (il 2024): per raggiungere questo traguardo è necessario ottenere una “approvazione temporanea” valida fino a fine 2025. Tale approvazione dovrà pervenire dall’Unione Europea, nell’ambito del relativo quadro transitorio degli aiuti di Stato. Solo in un secondo momento si provvederà ad approvare in maniera definitiva l’intero schema di decreto, attribuendo allo stesso una durata prolungata sino al 2028.
Sul punto, il direttore generale Mercati e Infrastrutture Energetiche del MASE Alessandro Noce ha affermato che le trattative con la Commissione Europea sono già in corso e che le aspettative circa l’ottenimento dell’autorizzazione temporanea sono per lo più positive.
DL Agricoltura: i 700 emendamenti presentati in seno al Parlamento
Lo scorso 13 giugno 2024 è scaduto il termine per la proposizione degli emendamenti al testo del DL Agricoltura, così come adottato dal Governo e sottoposto all’attenzione del Parlamento per la consueta conversione. Si osserva che tali emendamenti sono pervenuti da tutti i gruppi politici, compreso Fratelli d’Italia, partito di appartenenza del Ministro proponente il decreto Francesco Lollobrigida.
Gli emendamenti vertono nella direzione non già dell’eliminazione/mancata conversione del decreto Agricoltura, bensì verso un affievolimento delle disposizioni che lo costituiscono. Inoltre, non tutti gli emendamenti riguardano l’articolo 5 del decreto, cioè quello inerente alle limitazioni per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul suolo agricolo. Dovrà comunque attendersi la votazione delle proposte di modifica per comprendere come verrà configurato il decreto in esame.
DM Agrivoltaico: la pubblicazione delle modifiche alle Regole operative e l’apertura dell’assegnazione degli incentivi
Il MASE, in data 31 maggio 2024, ha pubblicato la nuova versione delle Regole operative del decreto Agrivoltaico (ossia il bando PNRR per l’assegnazione di incentivi per la realizzazione di impianti agrivoltaici per 1,04 GW di potenza), apportando alcune modifiche rispetto alla versione precedente del 16 maggio scorso.
Nello specifico, le modifiche sono state determinate da varie segnalazioni pervenute al MASE da parte degli interessati e riguardano anzitutto le società abilitate a redigere la documentazione sulle relazioni agronomiche, oltre che a svolgere attività di monitoraggio, verifica e controllo. In secondo luogo, hanno subito emendamenti anche i seguenti elementi: (i) l’apertura del decreto alle associazioni temporanee di imprese, e (ii) la definizione di “impianto di nuova costruzione” e di “impianto già in esercizio”.
Inoltre, sono state aperte le procedure di selezione: le domande per l’assegnazione degli incentivi dovranno essere presentate tra il 4 giugno (data di apertura della procedura) e il 2 settembre 2024, ore 12.00 (data di chiusura della procedura).
Si ricorda che le Regole operative sono utili proprio al fine di rendere esplicite le informazioni necessarie per l’ottenimento degli incentivi, i quali sono composti da: (i) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, a valere sulle risorse finanziarie attribuite all’investimento e (ii) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Mercato elettrico: le modifiche proposte dall’ARERA sul nuovo TIDE
Il nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (il TIDE), approvato dall’ARERA nel luglio del 2023, entrerà in vigore nelle sue parti essenziali il 1° gennaio 2025: tuttavia, è stato previsto che sino al mese di settembre del 2025 ci sarà un periodo di vigenza transitorio, utile a permettere a Terna il necessario aggiornamento del suo Codice di Rete.
Tale periodo transitorio si è rivelato necessario alla luce della esigenza, per Terna, di tempistiche più corpose per provvedere all’aggiornamento.
Per chiarezza, si ricorda che il TIDE prevede una riforma strutturale del modello di dispacciamento, volta principalmente ad ampliare il numero di risorse disponibili per la fornitura di servizi ancillari e ad assicurare la compatibilità del dispacciamento elettrico nazionale con i regolamenti europei. Tutto questo è finalizzato a facilitare il processo di integrazione delle fonti rinnovabili e la partecipazione attiva della domanda, in coerenza con gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione.
Tra le misure di aggiornamento che Terna potrebbe adottare durante il periodo transitorio, rileva la valutazione di opportunità sull’inserimento di meccanismi innovativi che siano in grado di stimolare una riduzione degli acquisti di elettricità sul mercato infragiornaliero, cercando così di ridurre il programma base delle unità di produzione, in quanto lo stesso è correlato agli esiti del suddetto mercato.
Fotovoltaico integrato, la mancanza di un raccordo non costituisce una violazione rilevante
Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato (sentenza n. 04915 del 2024) su un ricorso proposto da una società contro il GSE, affermando il seguente principio: la carenza di un “simil pannello” fotovoltaico, come elemento di raccordo in un angolo della copertura su cui è installato il sistema fotovoltaico, non costituisce una violazione rilevante capace di far perdere gli incentivi riservati agli impianti integrati nelle architetture edilizie.
Eolico: il parere paesaggistico deve essere reso entro la Conferenza dei Servizi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 4818, ha affermato l’importanza del fattore tempo nell’espressione dei pareri per le valutazioni ambientali riferite agli impianti eolici. In particolare, è stata statuita l’illegittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica derivante dalla contrarietà della Soprintendenza che arrivi dopo la chiusura, con esito positivo, della Conferenza dei Servizi prevista per il procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).
Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha affermato che “il parere negativo espresso al di fuori della Conferenza è illegittimo per incompetenza, alla stregua di un atto adottato da un’Autorità priva di potere in materia”.
Regione Campania: il modello semplificato per le autorizzazioni degli impianti FER
La Regione Campania è attiva dal 2021 nel processo teso a snellire gli iter autorizzativi degli impianti a fonti energetiche rinnovabili sul proprio territorio, stante la presenza di numerosi impianti i cui processi autorizzativi erano fermi da anni (per ragioni collegate alle generali lungaggini autorizzative, ovvero per la presenza di contenziosi, affiancati comunque da una normativa oramai oggettivamente obsoleta).
In particolare, l’intervento maggiore riguarda la necessità di mutare la considerazione/percezione della valutazione ambientale da parte degli operatori del settore. Difatti, tale valutazione, necessaria per ottenere il Provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR), è sempre stata percepita come “un male da evitare”. Alla luce dell’intervento regionale, si è riusciti a modificare l’approccio dei consociati, accrescendo la consapevolezza degli stessi sul fatto che tale valutazione fosse l’unica strada per la transizione.
Ad ogni modo, la maggior parte degli interventi della Regione Campania è finalizzata a rendere le procedure autorizzative maggiormente tecnologiche e digitalizzate.
Infine, la Campania si sta muovendo anche sul fronte delle CER (comunità energetiche rinnovabili): nel novembre 2022, infatti, è stato pubblicato un bando rivolto ai comuni di dimensione minore (quelli con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) per avviarne la costituzione; di questi, oltre l’80% ha presentato l’istanza.
Connessione alla rete: se cambia la soluzione tecnica è necessario un nuovo preventivo
Il TAR di Milano, con la sentenza n. 01742 del 2024, ha puntualmente ribadito quanto già previsto ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA, e cioè che un preventivo di connessione può essere modificato solo nel caso in cui non si alteri la soluzione tecnica; inoltre, le modifiche possono essere effettuate esclusivamente previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di permettere la proposizione di nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale.
In particolare, il TAR ha affermato che, qualora si verifichi un’evidente alterazione della precedente soluzione tecnica (come avvenne nel caso di specie, nel quale si discuteva circa lo spostamento della localizzazione dell’impianto di circa 8 km rispetto a quanto originariamente previsto), tale alterazione non comporterà una modifica del preventivo, bensì un vero e proprio procedimento nuovo, il quale inizierà mediante la presentazione di una nuova domanda di connessione.
Rinnovabili: il GSE non può ripensare ad un progetto e annullarne gli incentivi precedentemente accordati
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) non può mettere nuovamente in discussione gli elementi di un progetto a fonte rinnovabile dopo parecchi anni dal primo sopralluogo concluso con esito positivo, annullando gli incentivi originariamente accordati all’impianto: questo è stato stabilito dal Consiglio di Stato, il quale ha chiarito i limiti del potere di verifica e controllo in capo al GSE.
Nello specifico, i giudici precisano anzitutto che la titolarità del potere di verifica e controllo non consente l’indiscriminata rimessa in discussione dei presupposti iniziali, in quanto una volta che il procedimento si è concluso con esito positivo, il riesame degli elementi a fondamento di tale esito dovrà necessariamente seguire canoni e presupposti del potere di autotutela. Inoltre, è escluso altresì che l’annullamento intervenga entro un termine ragionevole, tenuto conto della rilevanza dell’investimento e delle ragioni dell’autotutela.
Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’annullamento d’ufficio d’ammissione agli incentivi non possa considerarsi intervenuto entro un termine ragionevole nemmeno considerando, quale parametro di riferimento, il limite massimo di 18 mesi (ora ridotti a 12) previsto dall’articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990.
Carta dell’Energia: l’Unione Europea recede dal trattato
Lo scorso 30 maggio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la decisione 2024/1638 relativa al recesso della stessa dal Trattato sulla Carta dell’Energia, o Energy Charter Treaty, entrato in vigore il 16 aprile 1998 (decisione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, serie L, 5 giugno 2024).
Le motivazioni di tale decisione risiedono nell’omesso aggiornamento del trattato in oggetto, il quale dal momento della sua adozione non ha subito alcun aggiornamento sostanziale. Infatti, solo a partire dal 2019 sono state avanzate delle proposte di modernizzazione dello stesso, sulle quali però l’Unione ha preferito non prendervi parte, esercitando al contrario il recesso. Tuttavia, le altre parti contraenti si sono dimostrate intenzionate a rimanere parti contraenti del trattato in oggetto. Sul punto, Euratom e il Consiglio dell’Unione hanno adottato delle decisioni finalizzate proprio a tali Stati membri di rimanere nel contesto del trattato della Carta dell’Energia, permettendo ad essi altresì di approvare le modifiche di modernizzazione necessarie.
Terna, firmato il protocollo di intesa con la Lombardia
Dopo Puglia, Sicilia, Calabria e Lazio, Terna ha firmato un protocollo d’intesa per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio anche con la Regione Lombardia. Tale schema di protocollo d’intesa è stato approvato dalla Giunta regionale il 4 giugno scorso.
Il protocollo in questione avrà durata di 5 anni e servirà per incentivare l’efficientamento energetico e per promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Nello specifico, le finalità auspicate sono le seguenti:
- attuazione delle politiche energetiche regionali e nazionali;
- armonizzazione tra pianificazione energetica, elettrica, territoriale e ambientale, con riferimento soprattutto al sistema dei vincoli paesaggistici, naturalistici ed ambientali in essere nelle diverse realtà territoriali della Regione;
- promozione di una maggiore collaborazione con le amministrazioni locali, con gli stakeholders territoriali e con la popolazione nella procedura di ottimizzazione dei processi di programmazione, progettazione, autorizzazione e realizzazione degli interventi elettrici sul territorio;
- cambio di dati e informazioni inerenti le richieste di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- promozione di azioni comuni per l’analisi e la semplificazione normativa di ambito nazionale e regionale.
