Sdoganamento Centralizzato all’importazione dal 1° Luglio 2024 – Decisione di Esecuzione UE n. 2879/2023

Sdoganamento Centralizzato all’importazione dal 1° Luglio 2024 – Decisione di Esecuzione UE n. 2879/2023

A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano, Annarita Terrone e Ivan Vinciguerra

La Decisione di esecuzione UE n. 2879/2023 del 15 dicembre 2023 prevede l’attuazione della prima fase (i.e. Fase 1) di implementazione della procedura di sdoganamento centralizzato, di cui all’art. 179 del Codice Doganale dell’Unione (nel seguito anche “CDU”), a partire dal primo luglio 2024.

Ai sensi della normativa unionale, tale procedura prevede la possibilità di presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Per poter accedere alla procedura è necessario richiedere un’autorizzazione alle Autorità doganali (attraverso il sistema delle “Customs Decisions”) ed essere in possesso dell’autorizzazione AEOC (i.e. “operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali”).

Come specificato nella suddetta Decisione, il progetto mira a far sì che gli operatori economici possano centralizzare le loro attività da un punto di vista doganale. 

Ai sensi della Decisione n. 2879/2023, la Fase 1 riguarda “lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali normali e potrà riguardare lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari generali o periodiche (di regolarizzazione di una dichiarazione doganale semplificata). Inoltre coprirà il vincolo delle merci a uno dei seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica, deposito doganale, perfezionamento attivo e utilizzo finale. Per quanto riguarda il tipo di merci, questa fase coprirà tutti i tipi di merci, fatta eccezione per le merci sottoposte ad accisa, le merci unionali nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali e le merci soggette a misure di politica agricola comune”.

Per quanto concerne i profili IVA emergenti dall’applicazione di tale regime, si segnala quanto chiarito nel Working Paper n. 924 Rev. 10 del 12 marzo 2024 della Commissione Europea.

In particolare, in tale documento, si specifica che, in applicazione di tale regime, l’ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione doganale e l’ufficio doganale presso il quale le merci sono presentate devono scambiarsi le necessarie informazioni per l’effettuazione della verifica della dichiarazione doganale e per il rilascio delle merci.

Tra tali informazioni, vi sono anche i dati IVA necessari per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione nello Stato membro di presentazione delle merci.

Inoltre, anche nell’autorizzazione richiesta dall’operatore dovrebbero essere inclusi i dati rilevanti ai fini IVA. Tra tali dati, assume particolare rilievo, la specificazione del metodo di pagamento dell’IVA all’importazione in ciascun Stato Membro di presentazione delle merci. In particolare, sono consigliati i seguenti metodi:

  • “deferred payment”, ossia pagamento dell’IVA all’importazione differito per un periodo determinato a livello nazionale (articolo 211, c. 1 Direttiva CE n. 112/2006 – “Direttiva IVA”);
  • “postponed accounting”, ossia IVA all’importazione contabilizzata e pagata con altri obblighi IVA nella dichiarazione IVA periodica, cosiddetto “reverse charge all’importazione” (articolo 211, c. 2 Direttiva IVA).

Ad oggi, in Italia, a determinate condizioni e per certe tipologie di beni, è possibile avvalersi dei suddetti metodi per il pagamento dell’IVA all’importazione. Tuttavia, ad oggi, tali metodi non risultano specificatamente applicabili alla procedura di pagamento dell’IVA all’importazione nel regime dello sdoganamento centralizzato.

Per quanto riguarda la sussistenza dell’obbligo in capo al titolare dell’autorizzazione di ottenere un numero di partita IVA o di nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di presentazione, tali aspetti dovrebbero essere oggetto di chiarimento durante la procedura di consultazione tra lo Stato membro di vigilanza e lo Stato membro di presentazione della bolla doganale di importazione prima del rilascio dell’autorizzazione, in modo che il richiedente possa adempiere ai relativi obblighi IVA prima del rilascio dell’autorizzazione.

Infine, si specifica che la seconda fase (i.e. Fase 2) di attuazione di tale regime è prevista a partire dal 2 giugno 2025.

Per avere maggiori informazioni

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