A cura di Luca Lavazza e Pier Francesco Berardinelli
Nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti, sulla base di elementi oggettivi e specifici, l’indebita fruizione del regime IVA del margine da parte del cessionario, è quest’ultimo a dover dimostrare la propria buona fede. Tale principio, già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21105 del 12 settembre 2017, è stato confermato dalla Corte di Cassazione per mezzo della recente ordinanza n. 19555 del 16 luglio 2024.
Il regime del margine, disciplinato dagli artt. da 36 a 40 del D.L. 41/1995, è un regime IVA speciale e facoltativo, applicabile al commercio di beni mobili usati e di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. In base a tale regime, l’IVA viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato dei costi accessori e di riparazione sostenuti dal rivenditore. In questo modo, l’imposta si applica sul solo “margine” realizzato dal rivenditore e non sull’intero corrispettivo percepito.
Come chiarito dai giudici di legittimità, la suddetta disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi in quanto costituisce un regime speciale favorevole al contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto all’ordinario sistema di applicazione dell’IVA.
Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA nei confronti di una società concessionaria di automobili (in seguito “Alfa S.r.l.”), contestando la fittizietà dei fornitori e l’incongruità del prezzo di alcune autovetture acquistate e rivendute.
Sul piano processuale, la C.T.P. di La Spezia ha accolto il ricorso proposto da Alfa S.r.l., mentre la C.T.R. Liguria ha affermato l’inapplicabilità del regime speciale in quanto Alfa S.r.l. avrebbe acquistato alcune autovetture da società di noleggio o leasing, che, per loro natura, utilizzano veicoli nuovi, esclusi dal campo di applicazione del regime del margine in quanto non precedentemente assoggettati ad imposta in via definitiva. Alfa S.r.l. ha dunque proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Liguria.
Nel valutare le contestazioni mosse da Alfa S.r.l., la Cassazione ha ribadito il precedente orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui, “qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede”.
Ad opinione della Corte, ciò non significa soltanto dimostrare di aver agito senza essere consapevoli di partecipare ad una frode, ma anche provare di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto al fine di evitare il coinvolgimento in meccanismi evasivi. La Cassazione precisa inoltre che il massimo grado di diligenza esigibile debba essere individuato applicando i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità al caso concreto, valutando anche eventuali indizi idonei a far sorgere dei sospetti.
Riferendosi specificatamente alla compravendita di veicoli usati, l’ordinanza in oggetto include nel perimetro della diligenza richiesta l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità. Tale verifica deve essere finalizzata ad accertare, anche solo in via presuntiva, se I’IVA sia già stata assolta a monte da altri soggetti senza possibilità di detrazione, con conseguente applicabilità del regime speciale.
In caso affermativo, il diritto di applicare il regime IVA del margine deve essere riconosciuto, anche qualora l’Amministrazione Finanziaria dimostri che l’imposta è stata in realtà detratta a monte. Nella diversa ipotesi in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano l’attività di rivendita, noleggio e leasing nel mercato dei veicoli, opera invece l’opposta presunzione dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per l’acquisto delle autovetture, con conseguente inapplicabilità del regime speciale.
Più in generale, questa ordinanza fornisce una conferma del fatto che è sempre più fondamentale una accorta politica di selezione dei fornitori e clienti al fine di evitare un incauto acquisto o vendita. Si pensi anche agli acquisti e alle vendite che si inseriscono in schemi di frodi carosello o di altre frodi, agli appalti ad alta intensità di manodopera ed alle cessioni a falsi esportatori abituali.
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