Imposta di registro al 9% su diritto di superficie agricolo: chiarimenti nella Risoluzione 23/2025

9% su diritto di superficie: chiarimenti in Ris. 23/2025 - 9% tax on surface rights: clarifications in Resolution 23/2025

A cura dell’Energy Team

Con la Risoluzione n. 23/E del 3 Aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha uniformato la propria posizione a quella delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui gli atti di costituzione di diritto di superficie sui terreni agricoli sono soggetti ad imposta di registro nella misura del 9%, in luogo del 15% generalmente applicato all’Amministrazione Finanziaria per effetto del primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 1311.

L’Agenza delle Entrate, dopo una breve disamina delle proprie precedenti posizioni, nonché di quelle della Corte di Cassazione, conclude che alla luce dell’orientamento della “giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi superate le indicazioni contenute nei documenti di prassi sopra indicati, con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli.

Pertanto, agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell’aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma”.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 27293/2024 [commentata nella Newsletter di Febbraio 2025], aveva infatti stabilito che la costituzione di diritti di superficie su terreni agricoli sconta l’imposta di registro nella misura del 9%, sostenendo che la proprietà superficiaria rappresenta un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà e che “la “costituzione” del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento”.

La sentenza della Corte di Cassazione – come richiamato anche dalla Risoluzione in commento – ha quindi precisato che l’aliquota del 15% troverà applicazione al trasferimento di un diritto reale di godimento ma non anche alla sua costituzione (tassata al 9%).

La Risoluzione n.23/E supera quindi la precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate (vedasi Circolare 36/E/2013).

Alla luce della mutata interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, può essere quindi valutata la possibilità, ove non siano decorsi i termini, di chiedere a rimborso l’imposta di registro pagata in eccesso rispetto al 9%.

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