A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Brisilda Bibaj
La legge di bilancio 2025 (art. 1 commi 485-491 della L. 207/2024) ha esteso al 2025 il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL. 124/2023, originariamente previsto per il solo 2024.
Tale previsione rappresenta un’importante iniziativa finalizzata a stimolare lo sviluppo economico delle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno, nello specifico nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, quest’ultima limitatamente alle zone assistite ed alle tipologie di investimento così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2025
Il limite di spesa complessivo stanziato per l’annualità 2025, pari a 2,2 miliardi di euro, riguarda gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 novembre 2025.
La procedura di accesso si pone in sostanziale continuità rispetto alle previsioni dell’annualità precedente, modificando esclusivamente le tempistiche di realizzazione delle comunicazioni ordinaria e integrativa.
Un’importante modifica riguarda invece la possibilità di cumulo del credito d’imposta ZES unica con il credito d’imposta Transizione 5.0, in un primo momento esclusa per gli investimenti 2024, che rende ancora più appetibile per le imprese la presente agevolazione.
Investimenti agevolabili
In continuità con quanto previsto dalla disciplina previgente sono agevolabili gli investimenti relativi a:
- l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie funzionali a: i) la creazione di un nuovo stabilimento; ii) l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente; iii) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; iv) il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Rimane parimenti invariato il limite massimo di spesa per ciascun progetto di investimento, pari a 100 milioni di euro, così come l’esclusione degli investimenti il cui valore sia inferiore ai 200 mila euro.
Intensità massima dell’agevolazione e modalità di utilizzo
La misura del credito d’imposta teorico è differenziata per regione, dimensione d’impresa e ammontare degli investimenti e può raggiungere, per le PMI, l’aliquota massima del 60% nel caso di investimenti fino a 50 milioni e del 40% nel caso di investimenti di importo superiore ai 50 milioni.
Il credito d’imposta, inoltre:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di esito positivo dei controlli antimafia e dei controlli di primo livello dell’Agenzia (mentre i controlli sostanziali possono avvenire a seguito dell’utilizzo del credito);
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Procedura di accesso all’agevolazione
Come anticipato, per l’ottenimento del credito d’imposta ZES Unica, è prevista una procedura di accesso analoga a quella dell’agevolazione 2024, ma con tempistiche diverse. Per l’anno 2025, le imprese interessate all’agevolazione devono:
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31.3.2025 al 30.5.2025, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere entro il 15.11.2025;
- inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18.11.2025 al 2.12.2025, una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.
Con il provvedimento n. 25972/2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta ZES Unica, con le relative istruzioni, ammettendo all’agevolazione anche:
- investimenti di durata pluriennale, avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (ma non prima del 19 settembre 2023) per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Le istruzioni alla compilazione della comunicazione ZES impongono l’utilizzo dei codici ATECO 2025, obbligatori a partire dal 1° aprile 2025. Sarà infatti sufficiente l’assenza della corrispondenza tra il codice risultante in anagrafe tributaria ed in codice presente nella comunicazione per accedere al beneficio per determinare lo scarto della comunicazione stessa.
La verifica può essere effettuata direttamente, o per il tramite di un intermediario delegato al cassetto fiscale, accedendo nell’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate: cassetto fiscale, area Consultazione / Anagrafica / Attività esercitata (per l’attività principale) e Altre attività (per le attività secondarie).
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative), ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Vale la pena sottolineare che, nel corso dell’edizione 2024, le imprese hanno visto riconosciuto il 100% dell’importo del credito richiesto con la comunicazione integrativa.
Certificazione delle spese e modalità di utilizzo
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Cumulo con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevato previsto dalle discipline europee di riferimento.
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.
Come anticipato, le modifiche introdotte dal c. 427 della Legge di Bilancio 2025, hanno consentito di cumulare il credito Transizione 5.0 con il credito d’imposta ZES Unica. La normativa primaria, tuttavia, non disciplina espressamente le corrette modalità di cumulo tra i due incentivi, risultando quindi auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto che permetta alle imprese di accedere alle agevolazioni in condizioni di maggiore certezza operativa.
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