A cura di Claudio Valz, Guglielmo Ginevra, Dimitri Cadorin
Con la sentenza nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24 del 1° agosto 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha stabilito che l’IRAP imposta sui dividendi ricevuti dagli intermediari finanziari italiani, in qualità di società madri ai sensi della Direttiva Madre-Figlia, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri viola la Direttiva Madre-Figlia e deve quindi essere rimborsata.
La portata di questa sentenza è ampia, poiché non si limita solo agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazioni, residenti in Italia che hanno ricevuto dividendi soggetti ad IRAP, ma si estende anche a tutte le società madri negli Stati membri che sono state tassate sui dividendi nell’ambito della Direttiva Madre-Figlia attraverso imposte diverse dalle imposte sul reddito delle società. Pertanto, queste aziende dovrebbero valutare l’opportunità di presentare una richiesta di rimborso nel loro Stato membro.
I fatti di causa
La causa in oggetto ha origine da diverse richieste di rimborso presentate all’Agenzia delle Entrate da parte di una banca italiana in merito all’IRAP pagata sui dividendi ricevuti da alcune società partecipate dalla banca residenti in altri Stati membri.
In particolare, la richiesta di rimborso dell’IRAP pagata si basava sul fatto che tale imposizione era considerata in violazione della Direttiva Madre-Figlia che preclude che i dividendi distribuiti dalle proprie società figlie vengano tassati per più del 5% del loro ammontare nelle mani delle società madri riceventi.
Infatti, analogamente ad altri contribuenti societari italiani, i dividendi ricevuti da intermediari finanziari italiani e dalle imprese di assicurazione sono inclusi nella base imponibile dell’IRES nella misura del 5% del loro importo ma – diversamente da altri contribuenti societari italiani – tali dividendi sono anche inclusi nella base imponibile dell’IRAP per il 50% del loro ammontare, ciò comportando una tassazione complessivamente superiore il 5% dell’importo dei dividendi ricevuti.
L’Agenzia delle Entrate aveva negato le richieste di rimborso, sostenendo, inter alia, che l’IRAP non dovesse considerarsi come un’imposta sul reddito delle società e che, quindi, non rientrasse nell’ambito della Direttiva Madre-Figlia.
La banca ha successivamente impugnato tali rifiuti presentando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha anch’essa respinto la richiesta di rimborso, e successivamente alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre la questione alla CGUE.
La sentenza della CGUE
La CGUE – in disaccordo con la posizione precedentemente assunta dall’AG Kokott nelle sue conclusioni sul caso – ha stabilito che la Direttiva Madre-Figlia deve essere interpretata come volta a evitare la doppia imposizione dei dividendi nella sua massima estensione, e quindi dovrebbe anche coprire il divieto di tassare i dividendi per più del 5% tramite l’applicazione dell’IRAP.
Secondo la CGUE, quanto sopra è supportato dalle seguenti argomentazioni principali:
- da un punto di vista letterale, l’art. 4, comma 1, lettera a) della Direttiva Madre-Figlia afferma che uno Stato membro che applica il sistema dell’esenzione non dovrebbe tassare i dividendi ricevuti da una società madre residente in quello Stato membro dalle sue società figlie in altri Stati membri per più del 5% di tale importo, senza limitare questa regola a nessun tipo specifico di imposta;
- da un punto di vista contestuale, l’elenco delle imposte societarie contenute nell’Allegato I, Parte B – che non menziona l’IRAP – è rilevante solo per l’identificazione dell’ambito soggettivo della Direttiva Madre-Figlia e non deve essere interpretato come limitativo dell’ambito della direttiva per altri scopi;
- da un punto di vista teleologico, dal considerando 3 della Direttiva Madre-Figlia e dalla pertinente giurisprudenza della CGUE in materia, si deve dedurre che la direttiva mira ad evitare la doppia imposizione degli utili distribuiti “in termini economici”. Pertanto, l’esenzione prevista nella direttiva si applica con riferimento a qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, includa nella sua base imponibile anche una parte di tali dividendi, indipendentemente dalla natura dell’imposta in questione.
Sulla base di tutti i punti sopra menzionati, la CGUE ha concluso che la Direttiva Madre-Figlia deve essere interpretata nel senso di impedire a uno Stato membro, che utilizza il sistema dell’esenzione, di imporre una tassazione su oltre il 5% dei dividendi ricevuti da una società madre ivi residente da società figlie residenti in altri Stati membri. Tale divieto si applica anche se l’imposta non è specificamente un’imposta sul reddito ma include quei dividendi o parte di essi nella sua base imponibile.
Azioni da considerare
Questa sentenza, sebbene non sia la prima in tale ambito, è innovativa nella misura in cui chiarisce che lo scopo della Direttiva Madre-Figlia è evitare la doppia imposizione sui dividendi ricevuti da una società madre indipendentemente dalla natura dell’imposta cui tali dividendi sono potenzialmente assoggettati.
Con specifico riferimento all’Italia, ci si attende ora un emendamento legislativo da parte del legislatore per conformarsi alla sentenza della CGUE.
Gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione residenti in Italia soggetti all’IRAP sui dividendi ricevuti nell’ambito della Direttiva Madre-Figlia dovrebbero in ogni caso considerare di presentare richieste di rimborso per i periodi d’imposta non ancora prescritti (i.e., dal pagamento del primo acconto IRAP per il 2022 in poi per i contribuenti “solari”) e valutare l’opportunità di intraprendere ulteriori azioni appropriate in merito alle richieste già presentate per tutelare il loro diritto al rimborso dell’IRAP pagata.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita:
