Operazioni tra stabili organizzazioni (italiana e UK) dello stesso soggetto appartenente al Gruppo IVA UE

Operazioni tra stabili organizzazioni

A cura di Alessia Zanatto, Maria Chiara Turio Bohm, Andrea Carbone

Con la risposta a interpello n. 216/2025, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento IVA applicabile alle operazioni che intercorrono tra le stabili organizzazioni di un medesimo soggetto partecipante ad un Gruppo IVA in un Paese UE.

Nello specifico, il caso affrontato riguarda una società stabilita in un Paese UE, Alfa (casa madre) e le sue stabili organizzazioni Alfa 1, italiana, e Alfa 2, inglese.

La stabile organizzazione italiana non fa parte di alcun Gruppo IVA in Italia, mentre la stabile organizzazione inglese fa parte di un Gruppo IVA nel Regno Unito.

Alfa 1 riceve da Alfa 2 servizi di information technology (“IT”) e di back office, cioè servizi che comprendono la messa a disposizione di determinati applicativi IT, unitamente ad altre attività di supporto alla gestione degli stessi.

Alfa 1 ha esercitato l’opzione per l’esonero degli adempimenti per le operazioni esenti, di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 633/1972, per cui non ha diritto di detrarre l’IVA assolta sulle autofatture, emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione ai servizi prestati da Alfa 2.

La casa madre partecipa a un Gruppo IVA nel Paese UE di stabilimento.

Alfa 1 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito al trattamento, ai fini IVA, dei servizi resi da Alfa 2 e, in particolare, in merito all’applicabilità dell’art. 70-quinquies, comma 4-quinquies del d.P.R. n. 633/1972.

Sul punto, Alfa 1 sostiene che trovino applicazione i principi espressi nella precedente risposta a interpello n. 314/2023[1], con cui l’Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) FCE Bank (causa C-210/04), aveva chiarito che le prestazioni di servizi effettuate tra due stabili organizzazioni del medesimo soggetto di diritto tedesco, una in Italia e l’altra nel Regno Unito, di cui la seconda appartenente a un Gruppo IVA istituito nel Regno Unito, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta.

Il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo (quale è il Regno Unito) non è, infatti, equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in uno Stato membro UE, non potendo i relativi soggetti aderenti essere trattati come un unico soggetto passivo ai fini IVA nell’Unione Europea.

Secondo Alfa 1, a tale conclusione (i.e. irrilevanza ai fini IVA delle prestazioni rese dalla stabile organizzazione inglese a quella italiana) non osterebbe il fatto che, nel caso di specie, la casa madre partecipi a un Gruppo IVA nello Stato UE di stabilimento in quanto, ai fini della determinazione del trattamento IVA applicabile, si dovrebbe analizzare la posizione dei soli soggetti coinvolti nella singola operazione (nel caso di specie, solo la stabile organizzazione italiana e la stabile organizzazione inglese e non la casa madre), in virtù del principio di limitazione territoriale del regime del Gruppo IVA. In base all’art. 11 della direttiva 2006/112/CE, infatti, il Gruppo IVA assume rilevanza in un solo Stato Membro.

L’Agenzia delle Entrate, pur confermando i principi espressi con la suddetta risposta a interpello n. 314/2023, ha, invece, concluso per la rilevanza ai fini IVA dei servizi resi da Alfa 2 ad Alfa 1, ritenendo che l’appartenenza della casa madre a un Gruppo IVA nel proprio Paese UE verrebbe a “recidere” l’identità soggettiva con le proprie stabili organizzazioni che devono essere, quindi, considerate soggetti passivi distinti rispetto alla casa madre e al Gruppo IVA stesso.

A sostegno di queste conclusioni, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i principi espressi dalla CGUE con la sentenza Skandia (causa C-7/13) e, soprattutto, con la sentenza Danske Bank (causa C-812/19), con cui la CGUE “ha precisato che l’esistenza di un Gruppo IVA in uno Stato UE deve essere presa in considerazione ai fini dell’assoggettamento all’IVA in altri Stati membri, in particolare quando questi ultimi valutano gli obblighi fiscali relativi ad una succursale stabilita nel loro territorio (C-812/19, punto 33)”, nonché il Working Paper del Comitato IVA n. 1027 del 25 ottobre 2021[2].  

Occorre precisare che sia le sentenze della CGUE sia il Working Paper citati dall’Agenzia delle Entrate fanno riferimento a fattispecie aventi ad oggetto rapporti bilaterali tra casa madre e stabile organizzazione o tra due stabili organizzazioni qualora almeno una delle due entità coinvolte (fornitore o committente) sia parte di un Gruppo IVA e nulla dicono, invece, in merito ai possibili effetti sui rapporti tra due stabili organizzazioni derivanti dall’adesione della casa madre a un Gruppo IVA.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate non sembrerebbe aver preso in considerazione ulteriori documenti del Comitato IVA quali, ad esempio, il Working Paper n. 933 dell’8 novembre 2017 e il Working Paper n. 1025 del 25 ottobre 2021.

In tali documenti, l’approccio del Comitato IVA appare molto chiaro: l’analisi circa gli effetti del Gruppo IVA deve essere svolta con riferimento ai soli soggetti coinvolti nell’operazione.

Con il Working Paper 1025, il Comitato IVA ha, infatti, chiaramente affermato che i principi espressi dalla CGUE nelle sentenze Skandia e Danske Bank sono applicabili ai rapporti tra due stabili organizzazioni qualora una delle due entità sia parte di un Gruppo IVA UE.

Inoltre, secondo i sopra menzionati documenti, un approccio in base al quale il Gruppo IVA possa assorbire la casa madre estera (caso affrontato dalla risposta in esame) o la stabile organizzazione estera (caso non affrontato dalla risposta in esame) non sarebbe coerente con le conclusioni della CGUE secondo cui il Gruppo IVA è un soggetto passivo separato e con la limitazione territoriale di cui all’art. 11 della direttiva 2006/112/CE.

Infatti, sostenere che l’appartenenza della casa madre ad un Gruppo IVA costituito in un Paese UE possa avere l’effetto di considerare le sue stabili organizzazioni italiana e inglese come soggetti passivi distinti ai fini IVA significa, di fatto, far assumere a tale Gruppo IVA rilevanza territoriale anche in un diverso Stato membro (ossia, l’Italia), facendo dipendere la rilevanza ai fini IVA di un’operazione intercorrente tra due stabili organizzazioni ubicate in due diversi Stati da una circostanza del tutto esogena (e  inconferente rispetto alla logica delle sentenze Skandia e Danske Bank) verificantesi in un terzo Stato.

Sotto questo profilo, è veramente difficile capire per quale motivo, nel caso analizzato, ove la casa madre cessasse di far parte nel suo Stato del Gruppo IVA, l’operazione tra le due stabili organizzazioni non assumerebbe più rilevanza, mentre permanendo nel Gruppo IVA l’operazione continuerebbe ad assumere rilevanza.


[1] Sul punto la nostra newsletter.

[2] In tale documento, il Comitato IVA ha analizzato le interazioni tra il Gruppo IVA e le disposizioni concernenti il commercio elettronico e gli schemi OSS.

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