Spedizioni e-commerce extra-UE: contributo nazionale rinviato, dazio forfettario e handling fee dal 1° luglio

Spedizioni e-commerce extra-UE: contributo nazionale rinviato

A cura di Lorenzo Ontano e Matteo Zovi

Il quadro dei prelievi sulle spedizioni di modico valore provenienti da paesi extra-UE registra importanti sviluppi.

Il D.L. n. 38/2026 aveva già differito al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo nazionale di 2 euro introdotto dalla legge di Bilancio 2026. Tuttavia, poiché tale data coincide con l’entrata in vigore del nuovo dazio forfettario unionale di 3 euro introdotto dal Regolamento UE n. 382/2026, l’aggravio complessivo di 5 euro su spedizioni di valore non superiore a 150 euro ha sollevato rilevanti criticità operative per gli operatori del settore.

Il Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026 ha quindi approvato, nell’ambito del decreto-legge di attuazione del PNRR, un ulteriore slittamento del contributo nazionale al 1° ottobre 2026, evitando — quantomeno per il momento — che i due prelievi possano sommarsi. Il rinvio opera, nei fatti, come una sospensione in attesa dell’entrata in vigore della Union handling fee, per la quale è già stato raggiunto un accordo a livello comunitario e che tutti i Paesi membri dovranno applicare entro fine anno.

Quanto al dazio forfettario unionale, dal 1° luglio 2026 si applica — con la contestuale soppressione della storica franchigia daziaria — un prelievo di 3 euro per articolo sulle spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE. Un punto tecnico rilevante riguarda la base di calcolo: il prelievo si applica per articolo — inteso come voce di classificazione doganale — e non per pacco; ad esempio, cinque magliette identiche costituiscono un solo articolo, mentre una maglietta e un orologio costituiscono due articoli distinti.

La guida operativa della DG Taxud dell’8 giugno 2026 ha fornito ulteriori chiarimenti: sul piano soggettivo, il dazio grava sul dichiarante; sul piano oggettivo, sono escluse le merci coperte da accordi preferenziali, a determinate condizioni, e i beni in specifici regimi di unione doganale. I resi sono espressamente disciplinati: il dazio già versato su articoli restituiti al venditore è rimborsabile con procedura dedicata.

Con riferimento alla Union handling fee, si tratta di un contributo di gestione previsto nell’ambito della riforma del Codice doganale dell’Unione, finalizzato a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali per l’immissione in libera pratica di merci oggetto di vendite a distanza. Sul punto è stato raggiunto un accordo il 26 marzo 2026 tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE, che ne prospetta l’applicazione non oltre il 1° novembre 2026. Alla handling fee unionale dovrebbero poi potersi affiancare anche commissioni di gestione nazionali, purché destinate a coprire servizi differenti.

Se tutte le misure entrassero in vigore senza coordinamento esplicito, su ogni spedizione di modico valore graverebbero entro l’autunno tre prelievi sovrapposti: il dazio unionale di 3 euro, il contributo italiano di 2 euro e la handling fee europea. La stessa Commissione, nella guida di giugno, riconosce che diversi Stati membri — Italia compresa — hanno introdotto proprie fee nazionali anticipatorie, sottolineando l’urgenza di un’armonizzazione a livello unionale.

Il rinvio del contributo nazionale al 1° ottobre non risolve le criticità legate all’incerta qualificazione del prelievo e al suo coordinamento con le misure unionali, ma consente di prendere tempo. Le imprese del settore logistico hanno richiesto l’abrogazione del contributo, segnalando che esso ha già prodotto distorsioni sui flussi commerciali, con spostamento verso Paesi UE che non applicano contributi nazionali. Resta da definire se il contributo nazionale sarà riallineato o abolito all’entrata in vigore della fee europea.

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