Regime IVA delle agenzie di viaggio per la rivendita dei soli biglietti aerei

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente chiarito che l’acquisto di biglietti aerei e la successiva rivendita verso consumatori finali rientrino nel regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (c.d. “TOMS”), anche quando la cessione non sia accompagnata da servizi aggiuntivi diversi da quelli di informazione e consulenza offerti dall’agenzia di viaggio (causa C-763/23, Dragoram Tour, ord. 25 giugno 2024).

Il cessionario deve provare la buona fede se contestato sull’uso del regime IVA.

Nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti, sulla base di elementi oggettivi e specifici, l’indebita fruizione del regime IVA del margine da parte del cessionario, è quest’ultimo a dover dimostrare la propria buona fede. Tale principio, già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21105 del 12 settembre 2017, è stato confermato dalla Corte di Cassazione per mezzo della recente ordinanza n. 19555 del 16 luglio 2024.

Obbligo emissione “autofattura denuncia” sostituito da comunicazione all’Agenzia Entrate

A far data dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” (o “autofattura spia”) a carico del cessionario/committente verrà sostituito da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Raddoppia la Flat Tax per i neo-residenti

L’art. 2 del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 rubricato “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, interventi di carattere economico, nonché in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali”, noto anche come “Decreto Omnibus”, ha raddoppiato la misura dell’imposta sostitutiva, da euro 100.000 a euro 200.000, dovuta dai neo-residenti a seguito dell’applicazione del regime di cui all’art. 24-bis TUIR.