A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi, Lorenzo Vassalli, Paola Barazzetta, Pamela Terazzi e Mattia Caprioni
Assonime, l’associazione fra le società italiane per azioni che dal 1910 ha come scopo quello di migliorare la qualità della regolamentazione italiana ed europea, studiandone l’impatto sul sistema economico e sul funzionamento dei mercati, ha recentemente analizzato la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 in caso di distacco di dipendenti all’estero.
A tale proposito, si ricorda che il D. Lgs. n. 231/2001 regola nell’ordinamento italiano la c.d. responsabilità amministrativa degli enti (intendendosi come tali sia gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) in caso di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto da parte di un soggetto apicale o sottoposto , che abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
In particolare, Assonime si è concentrata sull’ipotesi del distacco di personale all’estero, sottolineando la necessità di distinguere tra i casi in cui il reato presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 è integralmente commesso fuori dal territorio italiano e quello in cui una parte della condotta si verifica in Italia.
Secondo l’interpretazione di Assonime, infatti, se un reato viene commesso integralmente all’estero, la responsabilità dell’ente è possibile solo se si verificano determinate condizioni. A tale proposito, l’articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato Italiano la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
Inoltre, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo.
Nel caso in cui soltanto una parte del reato sia stata effettivamente commessa in Italia, tuttavia, l’intero reato ricade sotto la legislazione e l’autorità giurisdizionale italiana, secondo quanto previsto dall’art. 6 c.p. Da ciò ne consegue che, per esempio, il reato è considerato commesso in Italia anche quando nel nostro Paese sono state ideate solo le azioni accessorie, mentre la materiale esecuzione dello stesso è avventa integralmente all’estero.
A fronte di tale quadro normativo, Assonime focalizza la sua analisi nell’ipotesi in cui i dipendenti distaccati ricoprono ruoli di vertice nell’azienda che li distacca. In tale scenario, infatti, si potrebbe ottenere l’integrazione di un minimo segmento di condotta in Italia, innescando così la giurisdizione italiana.
Al fine di dirimere il rischio di commissione di reati 231 e una potenziale responsabilità dell’ente derivanti da tali situazioni, Assonime raccomanda alle aziende di adottare un efficace codice etico con validità senza limiti territoriali e un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 nell’ambito del quale siano: (i) implementati specifici presidi di controllo che regolino la gestione dei lavoratori distaccati all’estero, (ii) previsti specifici flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e (iii) organizzati corsi di formazione.
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