Compensazione “orizzontale” – Innalzamento del limite fino a 2 milioni di euro

Compensazione “orizzontale” – Innalzamento del limite fino a 2 milioni di euro

Con il Decreto-legge “Sostegni bis”, in vigore dal 26 maggio, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, per l’anno 2021 è stato innalzato a 2 milioni di euro il limite per l’utilizzo in compensazione cd. “orizzontale”, mediante il modello F24, dei crediti fiscali e contributivi, ovvero per il rimborso in conto fiscale. Si ricorda, infatti, che già con l’articolo 147 del d.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), per l’anno 2020, era stato innalzato a 1 milione di euro il limite massimo previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (i.e. limite di 700 mila euro).

Come indicato nella relazione illustrativa al predetto decreto, in ragione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tale misura è stata prevista al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti fiscali e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del d.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione incide solamente sull’ammontare del limite massimo annuo di compensazione, non modificando, quindi, i requisiti per avvalersi dell’istituto (e.g. l’apposizione del visto di conformità).

Tenuto conto che la scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione IVA è spirata lo scorso 30 aprile 2021, gli operatori dovranno valutare eventuali cambi di destinazione dell’eccedenza di IVA detraibile risultante dal modello presentato nei termini, o l’apposizione ex novo del visto di conformità, per il tramite di una dichiarazione integrativa da presentarsi almeno 10 giorni prima dell’utilizzo del credito in compensazione.

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