A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Cripto-attività
MICAR e trasferimenti di cripto-attività
Regolamenti europei
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 9 giugno 2023 sono stati pubblicati i due Regolamenti europei in materia di cripto-attività, nel dettaglio:
- Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (cd. MICAR – Market In Crypto-Asset Regulation);
- Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849.
Il MICAR definisce (i) norme uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nonché (ii) i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività; nel dettaglio, il Regolamento è strutturato nei seguenti nove Titoli:
- Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (Titolo I);
- Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica (Titolo II);
- Token collegati ad attività (Titolo III);
- Token di moneta elettronica (Titolo IV);
- Autorizzazione e condizioni di esercizio per i prestatori di servizi per le cripto-attività (Titolo V);
- Prevenzione e divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (Titolo VI);
- Autorità competenti, ABE ed ESMA (Titolo VII);
- Atti delegati (Titolo VIII);
- Disposizioni transitorie e finali (Titolo IX).
Il Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, invece, stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Unione.
Tale Regolamento si sostituirà al Regolamento (UE) 2015/847 il cui ambito di applicazione non include il trasferimento di attività virtuali.
Entrambi i Regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 29 giugno 2023, e si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Il MICAR prevede alcune deroghe alla data di applicazione; in particolare, i requisiti stabiliti per i token collegati ad attività (Titolo III) e per i token di moneta elettronica (Titolo IV) si applicano dal 30 giugno 2024.
Normativa nazionale – Esternalizzazione
Nuova segnalazione di vigilanza
Provvedimento Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, in data 1° giugno 2023, il Provvedimento recante “Segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati“; l’Autorità aveva condotto la consultazione pubblica sul presente Provvedimento tra luglio e settembre 2022.
Il Provvedimento introduce un obbligo di segnalazione delle informazioni principali relative agli accordi di esternalizzazione di tutti gli intermediari vigilati da Banca d’Italia.
Sono oggetto della rilevazione esclusivamente i contratti di esternalizzazione in cui l’intermediario segnalante esternalizza una propria funzione, servizio o attività a un soggetto terzo, il quale a sua volta può avvalersi di uno o più subfornitori di servizi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme applicabili.
L’esigenza dell’Autorità è quella di presidiare correttamente i rischi derivanti dall’esternalizzazione sia per il singolo intermediario che per l’intero sistema finanziario nonché quella di avere informazioni aggiornate sui rapporti di esternalizzazione e sui fornitori di servizi di cui i soggetti vigilati si avvalgono.
A regime, gli intermediari dovranno trasmettere i dati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (anziché entro il 31 marzo come previsto nel documento di consultazione).
In sede di prima applicazione il termine per l’invio dei dati alla Banca d’Italia è fissato per il 31 dicembre 2023; i dati dovranno fare riferimento ai contratti di esternalizzazione in essere alla data del 31 dicembre 2022.
Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Normativa nazionale – Crowdfunding
Attuazione disciplina europea
Regolamento Consob
In data 1° giugno 2023, Consob ha pubblicato il “Regolamento in materia di servizi di crowdfunding“, adottato con Delibera n. 22720, ad esito della consultazione pubblica tenutasi nel corso del mese di marzo 2023.
Con la pubblicazione del Regolamento, Consob ha completato il processo di adeguamento della normativa nazionale – per quanto di propria competenza – al Regolamento europeo che disciplina il crowdfunding e, in particolare, i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, ossia il Regolamento (UE) 2020/1503 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 20 ottobre 2020 (di seguito “Regolamento crowdfunding”), nonché ai relativi Regolamenti delegati.
Il nuovo Regolamento è strutturato in cinque parti e riguarda le seguenti tematiche relative ai “fornitori di servizi di crowdfunding” (di seguito “fornitori”):
- disposizioni generali;
- procedimento di autorizzazione e di revoca dell’autorizzazione;
- obblighi informativi nei confronti della Consob;
- comunicazioni di marketing;
- ulteriori obblighi.
Con specifico riferimento al rilascio dell’autorizzazione ad operare come “fornitore di servizi di crowdfunding”, le disposizioni europee di riferimento sono quelle di cui al Regolamento crowdfunding (articoli 12 e 13) e al Regolamento delegato (UE) 2022/2112; Consob – nel proprio Regolamento – oltre a richiamare tali disposizioni, fornisce alcune indicazioni di dettaglio in materia per consentire il corretto svolgimento del relativo procedimento amministrativo.
In aggiunta, per agevolare gli operatori nel presentare l’istanza di autorizzazione, l’Autorità ha reso disponibile un file compilabile che gli operatori richiedenti potranno utilizzare nella predisposizione della domanda; tale documento traduce in formato editabile il formulario allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2112 e contiene indicazioni di carattere operativo d’aiuto per la compilazione dello stesso.
Da ultimo, in materia di regime autorizzativo, si ricorda che dall’11 novembre 2023, potranno operare in Italia esclusivamente i fornitori autorizzati in base alla nuova normativa; pertanto, Consob ha raccomandato ai fornitori già attualmente autorizzati, di presentare in tempo utile la propria istanza di autorizzazione, anche in considerazione della tempistica per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della disciplina europea, per poter continuare la propria attività senza interruzioni.
Nell’ambito degli obblighi informativi dei fornitori, il nuovo Regolamento prevede che la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (cd. KIIS – Key Investment Information Sheet) di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento crowdfunding, venga redatta in lingua italiana per garantire massima comprensione e consapevolezza degli investitori e sia resa disponibile alla Consob contestualmente alla messa a disposizione della stessa agli investitori, secondo modalità che saranno precisate in apposite istruzioni operative.
E’, inoltre, previsto l’obbligo per i fornitori di comunicare senza indugio a Consob e a Banca d’Italia le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione; a regime, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, i fornitori dovranno comunicare a Consob le informazioni periodiche previste a livello europeo (indicate dall’articolo 16 del Regolamento crowdfunding).
Maggiori dettagli sono stati definiti con riguardo alle comunicazioni di marketing concernenti i servizi offerti; in particolare nel Regolamento di Consob sono indicate le condizioni che devono soddisfare dette comunicazioni, in conformità a quanto previsto da altre discipline affini come quella sui servizi d’investimento o sulle offerte al pubblico di strumenti finanziari. Inoltre, specifici requisiti sono stati previsti per le comunicazioni di marketing relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti.
Rispetto a quanto previsto nel documento di consultazione, è stata eliminata la previsione di trasmissione all’Autorità delle comunicazioni di marketing, nell’ottica di riduzione degli oneri a carico dei fornitori.
Anche per le comunicazioni di marketing, la lingua da utilizzare è quella italiana (vietato l’uso della lingua inglese, come per il KIIS).
L’ultima parte del nuovo Regolamento riguarda gli ulteriori obblighi in capo ai fornitori che derivano dal regime civilistico e dal regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata, definiti dall’articolo 100-ter, commi 1 e 2, del TUF, al fine di fornire agli operatori un quadro integrato degli obblighi in capo agli stessi e garantire il rispetto dei limiti e delle condizioni indicate in altri testi normativi.
Infine, si segnala che Consob, nelle disposizioni generali del Regolamento, ha indicato l’indirizzo PEC da utilizzare per la comunicazione e la trasmissione delle domande autorizzative e di tutte le eventuali informazioni e documentazioni.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale; contestualmente sarà abrogato il “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line“, adottato con Delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.
Contestualmente, nella medesima data del 1° giugno 2023, Consob ha pubblicato un’altra Delibera (Delibera n. 22721) volta a modificare il Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) allo scopo di confermare la competenza dell’ACF sulle controversie tra investitori e fornitori di servizi di crowdfunding.
In particolare, è stato necessario integrare l’articolo 4, comma 1, del Regolamento ACF, che ne definisce il relativo ambito di operatività, includendovi un espresso riferimento al Regolamento (UE) 2020/1503 al fine di precisare che le controversie relative alla violazione da parte di fornitori di servizi di crowdfunding degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza stabiliti dalla disciplina europea nei confronti degli investitori rientrano nella competenza dell’ACF.
Normativa nazionale – Servizi di investimento
Remunerazione
Avviso Consob
Consob, con Avviso del 5 giugno 2023, ha comunicato ad ESMA di conformarsi agli Orientamenti relativi a taluni aspetti dei requisiti in materia di retribuzione della MiFID, pubblicati in lingua italiana il 3 aprile 2023.
Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob sono pertanto tenuti a rispettare gli indirizzi applicativi resi dall’ESMA attraverso gli Orientamenti a partire dal 3 ottobre 2023, in sostituzione dei precedenti in materia risalenti al 2013.
Gli Orientamenti forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in tema di definizione delle politiche e delle prassi di remunerazione degli intermediari nel contesto delle regole di condotta e degli obblighi in materia di conflitto di interessi previsti dalla MiFID II, richiamando, in particolare, l’attenzione sulla necessità di orientare le stesse secondo criteri in grado di assicurare il perseguimento del miglior interesse dei clienti.
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