A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Cripto attività (MICAR)
Bozze di standard tecnici
Consultazioni di Esma ed Eba
In data 12 luglio 2023, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato la prima consultazione pubblica ai sensi del cd. Regolamento MICAR (Market in Crypto-Assets Regulation) ossia il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività.
L’obiettivo del Regolamento MICAR – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 giugno 2023 – è quello di far fronte alla frammentazione del quadro giuridico europeo applicabile alle cripto-attività e, più precisamente, agli offerenti o alle persone che ne chiedono l’ammissione alla negoziazione nonché ai prestatori di servizi ad esse collegati.
Il Regolamento definisce la “cripto-attività” come “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga” e delinea tre tipologie di cripto-attività: token collegati ad attività (asset-referenced token), token di moneta elettronica (e-money token) e utility token, stabilendo per ciascuna tipologia regole specifiche.
Con riferimento alle tempistiche, il Regolamento MICAR sarà complessivamente applicabile dal 30 dicembre 2024; tuttavia i requisiti stabiliti per i token collegati ad attività e per i token di moneta elettronica si dovranno applicare già dal 30 giugno 2024.
Per la completa attuazione e applicazione delle norme stabilite dal MICAR, ESMA è chiamata ad elaborare (in stretta collaborazione con EBA) norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards – RTS), norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards – ITS) e orientamenti; data la mole di standard tecnici da sviluppare, ESMA ha precedentemente comunicato che procederà con la pubblicazione di tre “pacchetti” di consultazioni (il primo a luglio 2023, il secondo nel mese di ottobre 2023 e il terzo nel primo trimestre del 2024).
Pertanto, la consultazione pubblica avviata il 12 luglio 2023 rappresenta il primo dei tre Consultation paper attesi e contiene le bozze di 5 set di RTS e di 2 set di ITS che, nello specifico, riguardano vari aspetti dei prestatori di servizi per le cripto-attività (cd. CASP – Crypto-Asset Service Providers) di cui al Titolo V del Regolamento MICAR.
Precisamente, gli standard tecnici sottoposti a consultazione riguardano:
- le informazioni che determinati soggetti finanziari devono comunicare alle Autorità nazionali competenti circa l’intenzione di fornire servizi di cripto-attività (RTS ex art. 60, par. 13, MICAR);
- i formati, i modelli e le procedure standard per la notifica di cui al punto precedente (ITS ex art. 60, par. 14, MICAR); – il contenuto della domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività (RTS ex art. 62, par. 5, MICAR);
- i formati, i modelli e le procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività (ITS ex art. 62, par. 6, MICAR);
- i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (RTS ex art. 71, par. 5, MICAR);
- i requisiti per le politiche e le procedure sulla gestione, prevenzione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (RTS ex art. 72, par. 5, MICAR);
- i requisiti delle informazioni sui progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in un fornitore di servizi di cripto-attività (RTS ex art. 84, par. 4, MICAR).
La consultazione di ESMA si conclude il 20 settembre 2023.
Nella stessa giornata, anche l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha sottoposto a consultazione tre documenti contenenti bozze di standard tecnici con riferimento ai token collegati ad attività.
Nello specifico, gli standard tecnici di EBA riguardano: – i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami da parte degli emittenti di token collegati ad attività (RTSex art. 31, par. 5, MICAR);
- il contenuto della domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione (RTS ex art. 18, par. 6, MICAR);
- i formati, i modelli e le procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione di cui al punto sopra (ITS ex art. 18, par. 7, MICAR);
- i requisiti delle informazioni sui progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata di emittenti di token collegati ad attività (RTS ex art. 42, par. 4, MICAR).
Le consultazioni di EBA si concludono il 12 ottobre 2023.
Press release. ESMA seeks first input on detailed rules for crypto markets
Consultation paper on draft Technical Standards on information for authorisation under MiCAR
Normativa nazionale – Strumenti finanziari digitali
Istituzione del registro per la circolazione digitale
Consultazione Consob
In data 10 luglio 2023, Consob ha avviato una consultazione pubblica volta all’elaborazione del Regolamento disciplinante l’elenco dei “responsabili del registro per la circolazione digitale”, in attuazione del cd. “Decreto FinTech” ossia il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.
Il Decreto FinTech, in vigore dal 16 maggio 2023, ha introdotto un nuovo regime di forma e circolazione per determinati strumenti finanziari (forma digitale), riconoscendo la possibilità di avvalersi di tecnologie a registro distribuito (DLT) per la loro emissione e trasferimento, disciplinandone le relative condizioni e definendo la legge di circolazione degli strumenti in questione.
Tale Decreto costituisce, da un lato, il complemento nazionale al Regolamento (UE) 858/2022 che ha istituto un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT (“Regolamento Pilot Regime”) e, per altro verso, trova applicazione anche a fattispecie non ricomprese nell’ambito di operatività del Regolamento Pilot Regime. In tali casi è previsto che le relative emissioni avvengano su registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro che siano iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob.
In tale ambito, il Decreto FinTech dispone che possono rivestire la qualifica di responsabile del registro le banche, le imprese di investimento, i gestori di mercati, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le imprese di assicurazione o riassicurazione, gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai precedenti, nonché nuovi operatori specializzati in tale attività.
Pertanto, attraverso il Regolamento posto in consultazione, l’Autorità istituisce l’elenco dei responsabili dei registri, definendo i requisiti necessari per rendere operativo il regime di iscrizione nell’elenco dei responsabili del registro. La bozza di Regolamento è composta da due parti ed è corredata di tre Allegati.
La prima parte contiene le disposizioni generali mentre la parte II è dedicata all’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale e alla relativa disciplina; nel dettaglio:
- al Titolo I della Parte II viene istituito il citato elenco, disponendo i soggetti che vi si possono iscrivere in qualità di “responsabili dei registri” e definendo le informazioni che devono essere indicate per ciascun responsabile;
- al Titolo II della Parte II è stabilita (i) la procedura di istanza di iscrizione nell’elenco (rimandando all’Allegato 1 per le istruzioni dettagliate per la predisposizione della domanda e all’Allegato 2 per il contenuto minimo della relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa), (ii) l’istruttoria da svolgersi da parte di Consob nonché (iii) le casistiche di cancellazione dall’elenco (su richiesta del responsabile oppure d’ufficio da parte di Consob);
- al Titolo III della Parte II si rimanda all’Allegato 3 per il contenuto minimodel documento che il responsabile del registro deve mettere a disposizione del pubblico circa le modalità operative del registro e i dispositivi a tutela della sua operatività.
La consultazione pubblica ha durata di 60 giorni, pertanto, le osservazioni devono pervenire a Consob entro il 9 agosto 2023.
Si segnala che il Decreto Fintech ha attribuito a Consob anche altre deleghe regolamentari, che l’Autorità ha comunicato di esercitare successivamente e in più fasi; tuttavia l’Autorità valuterà già in questa prima fase commenti relativi ad ulteriori profili attinenti la materia.
Comunicato stampa Consob del 10 luglio 2023
Normativa nazionale – Settore assicurativo
Requisiti esponenti aziendali
Consultazione Ivass
In data 12 luglio 2023 Ivass ha avviato una consultazione pubblica volta a modificare le disposizioni dei Regolamenti nn. 29/2016 e 38/2018 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali.
Nello specifico, i due Regolamenti di Ivass oggetto della consultazione sono il Regolamento n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali e il Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.
I requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle assicurazioni è prevista dall’articolo 76 del Codice delle assicurazioni private (CAP), come modificato dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 841.
Tali requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle assicurazioni sono stati specificati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022 n. 88; essendo i due Regolamenti aggiornati anteriormente a tale Decreto ministeriale è necessario l’adeguamento degli stessi.
In particolare, le modifiche proposte mirano a:
- coordinare la regolamentazione secondaria con quando previsto in materia dal CAP e dal Decreto MISE 88/2022;
- dare attuazione alla delega attribuita dal Decreto MISE all’Ivass in materia di composizione dell’organo amministrativo;
- adottare nuove disposizioni procedurali per la valutazione dei requisiti e criteri;
- innestare la disciplina dei requisiti e criteri di idoneità nel sistema di governo societario di gruppo;
- individuare la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 10 ottobre 2023.
Normativa nazionale – Segnalazioni di vigilanza
Aggiornamento Circolari segnaletiche
Consultazione Banca d’Italia
In data 6 Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione l’aggiornamento delle seguenti Circolari relative alle segnalazioni di vigilanza di banche, intermediari finanziari, IP e IMEL, SIM e OICR:
- Circolare n. 272 “Matrice dei Conti” (17° aggiornamento);
- Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” (28° aggiornamento);
- Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” (23° aggiornamento);
- Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” (26° aggiornamento);
- Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” (23° aggiornamento);
- Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” (16° aggiornamento);
- Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” (76° aggiornamento).
Le modifiche proposte hanno lo scopo di:
- adeguare le disposizioni sulle esposizioni creditizie deteriorate delle Circolari nn. 272, 217, 148 e 189 alle nuove norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- integrare nelle Circolari nn. 272 e 217 le informazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE sulle statistiche sui pagamenti;
- rimodulare i destinatari delle disposizioni segnaletiche delle Circolari nn. 148 e 115 per i gruppi di SIM sulla base di quanto previsto all’articolo 11, comma 1-bis, TUF;
- introdurre, nella Circolare n. 217, due voci sugli acquisti e cessioni di finanziamenti necessarie per l’analisi dell’andamento operativo e della rischiosità degli intermediari ex art. 106 TUB specializzati nell’acquisto e gestione di esposizioni deteriorate, coerentemente con quanto già previsto per le banche;
- aggiungere – nella voce relativa ai dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito dei finanziamenti della Circolare n. 272 – un attributo informativo necessario al monitoraggio dell’andamento dei prestiti alle imprese, per individuare tempestivamente segnali di deterioramento della qualità delle esposizioni delle banche a livello di settore di attività economica;
- introdurre nella Circolare n. 286 un nuovo schema segnaletico di 4 voci per il patrimonio di vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 9 ottobre 2023.
Consultazione Banca d’Italia. Segnalazioni di vigilanza delle banche e degli intermediari vigilati
Documento di consultazione: nota illustrativa
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