Rassegna di aggiornamento su temi fiscali rilevanti per il settore Energy e Utilities – (secondo trimestre 2023)

A cura dell’Energy team

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sul Contributo contro il caro bollette 2022

La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, con l’ordinanza 2437/27/2023, ha disposto il rinvio alla Corte Costituzionale per la decisione sulla legittimità del Contributo straordinario contro il caro bollette 2022 ex art. 37 del D.L. n. 21 del 2022.

Nell’ambito del contenzioso al vaglio della CGT di Roma, la società ricorrente lamenta una serie di profili di incostituzionalità tra i quali la generalità, indeterminatezza e irragionevolezza del presupposto impositivo (basato sul saldo di talune operazioni realizzate ai fini IVA), l’inidoneità allo scopo della norma (anche in funzione del periodo preso a riferimento dalla norma) nonché la presenza di modelli di corretta tassazione degli extraprofitti, non seguiti dal legislatore.

La CGT di Roma ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale, sospendendo il giudizio e disponendo la trasmissione degli atti alla Consulta.  

Attività in concessione ed incentivi fiscali

Con il principio di diritto n. 7 dell’11 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle agevolazioni fiscali spettanti a soggetti che operano in regime di concessione (e.g. SII, distribuzione di gas o energia elettrica): l’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi   (articolo  1,  commi  1051–1063,  della legge  30  dicembre 2020, n. 178) non spetta quando l’investimento è incluso negli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente o sono previsti meccanismi che, di fatto, annullano il rischio economico dell’investimento stesso, condizioni da verificare su base fattuale.  

Nello stesso senso una risposta ad interpello rilasciata dall’Agenzia nello scorso gennaio  (n. 134 del 23/01/2023). A conclusioni simili, inoltre, l’Agenzia era giunta anche per altri incentivi. Si ricorda ad esempio il Principio di diritto n. 17/2021 in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013).    

Imposta di registro al 15% per diritti di superficie su terreni agricoli

La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15%.

Questa è la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 365 del 3 luglio 2023,  a fronte di una Istanza di interpello presentata da un contribuente il quale, richiamando la posizione assunta dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3461/2021, sosteneva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 9%.

L’Agenzia delle Entrate, esaminata l’Istanza del contribuente e la pronuncia della Cassazione sopra citata, ribadisce la propria posizione e conferma quindi che la costituzione del diritto di superficie su area agricola debba essere inquadrato nel terzo periodo dell’articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986 e, di conseguenza, assoggettata a imposta di registro nella misura del 15%  

Crediti energetici. Remissione in bonis

La risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 ha puntualizzato la possibilità di avvalersi dell’istituto della c.d. remissione in bonis (art. 2 della Decreto Legge 16/2012) a fronte dell’omissione della comunicazione prevista per lo scorso  16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, necessaria per fruire dei crediti di imposta per le imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore”.

L’Agenzia ha evidenziato che adempimento della comunicazione non rappresenterebbe un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Quanto precisato sulla natura della comunicazione rende alla stessa applicabile la c.d. ”remissione in bonis”, secondo cui la «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Il principio generale richiamato dalla risoluzione deve essere coordinato con le peculiarità dei crediti in esame, i quali, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023.» (cfr. l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022). Ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

A seguito dell’estensione della remissione in bonis, l’Agenzia delle Entrate ha quindi riaperto il canale telematico per inviare la comunicazione dei bonus maturati nel secondo semestre 2022.  

Incidenza  dei  ricavi  derivanti  dai  contratti  derivati  di  copertura  Cash Flow Hedge  ai  fini  della determinazione dei Crediti d’imposta a favore di imprese energivore e gasivore

In relazione alla determinazione dei costi cui commisurare il credito d’imposta a favore delle ”energivore” che producono e autoconsumano energia elettrica, i contribuenti devono tenere conto dell’effetto positivo (ove presente) degli strumenti finanziari derivati stipulati a copertura della variazione del prezzo di gas ed energia.

Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 375/2023 in materia di crediti d’imposta ex art. 15.1 del decreto–legge 27 gennaio  2022, n. 4; artt. 4, comma 2, e 5 del decreto–legge 1° marzo 2022, n. 17;  art. 6, commi 1 e 2, del decreto–legge 9 agosto 2022, n. 115.

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