A cura dell’Energy team
La fiscalità delle ricariche elettriche dell’agente di commercio
L’argomento è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 477 dello scorso 15 dicembre. In primo luogo, l’Agenzia conclude che l’energia elettrica destinata alla ricarica della macchina utilizzata da un rappresentante di commercio può beneficiare della detraibilità dell’Iva, se l’auto è utilizzata per lo svolgimento dell’attività di impresa. Questo in quanto, a parere dell’Agenzia, l’articolo 19-bis 1, lettera c) e d) del Decreto Iva) deve essere e esteso anche ai veicoli elettrici e alle relative ricariche.
Coerentemente, se l’attività è promiscua, precisa l’Agenzia, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile all’attività privata, potendo applicarsi solo a fini aziendali (quote da individuarsi a cura del contribuente come previsto dalla circolare 328/1997).
Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia ritiene che l’energia elettrica possa essere equiparata al ”carburante per autotrazione”. Pertanto l’agente di commercio potrà dedurre dal proprio reddito d’impresa l’80% della spesa di ricarica dell’auto, secondo il disposto dell’articolo 164, comma 1 e 1-bis, del Tuir. Ciò anche qualora la ricarica fosse effettuata ad una stazione ad uso domestico (“wall box”) nel proprio garage e sempre a condizione che l’utilizzo dell’energia come ”carburante” utilizzato per la propria attività sia documentabile.
Altri dubbi sulla costituzionalità dell’indeducibilità (parziale) dell’IMU
Una nuova ordinanza rinvia alla Corte Costituzionale il tema della parziale indeducibilità dell’IMU ai fini delle imposte dirette. Si tratta di ordinanza interlocutoria 850 del 15 settembre 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, che ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 14 c.1, D.Lgs. 23/2011.
La Corte riscontra una violazione del principio di “ragionevolezza” e “capacità contributiva” ma anche violazione del “divieto di doppia imposizione” nonché del “principio di uguaglianza formale e del diritto di libera iniziativa economica” Ed infine dubbi sull’indeducibilità ai fini IRAP.
Anche la CTG di Trieste si era recentemente pronunciata sull’indeducibilità dell’IMU con la sentenza 206/1/2023 che riconosce il diritto al rimborso dell’IMU anche per le annualità in cui era già in vigore la deducibilità parziale di tale imposta ai fini dell’IRES.
Secondo la CGT di Milano la costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli sconta il registro al 9%
La CGT di Milano (n. 3606/01/2023) esprime il principio secondo cui la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo sconterebbe imposta di registro al 9% e non al 15%, in quanto la costituzione di tale diritto non rappresenterebbe trasferimento di diritti.
Utile rammentare che la pronuncia si inserisce in un lungo filone non lineare che tocca sia il diritto di superficie che le servitù.
Infatti solo lo scorso luglio l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 365 del 2023) ribadiva “l’assimilazione del trattamento previsto, a seconda della natura del bene, tra gli atti ”costitutivi” e quelli ”traslativi” dei medesimi diritti”.
Per questo in tale occasione l’Agenzia aveva concluso che “l’atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all’imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna”
Secondo la Cassazione gli atti di cessione crediti a garanzia di leasing sono soggetti ad imposta di registro proporzionale
Gli atti di cessione di crediti, vantati verso il GSE e aventi finalità di garanzia di contratti di leasing, sono soggetti ad imposta di registro nella misura dello 0,5%. Questo in sintesi il principio confermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 28734 del 16 ottobre 2023, tramite la quale ha legittimato l’operato dell’Agenzia.
I giudici, richiamando la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 278/2008 su un caso similare, hanno affermato che le cessioni di sono crediti dotate di una propria e specifica causa e costituiscono operazioni autonome e distinte rispetto al contratto di leasing cui possono riferirsi. Pertanto, dovrebbero essere soggette a tassazione autonoma.
L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sull’assegnazione ai Comuni delle infrastrutture relative al Sistema Idrico Integrato
Con l’interpello 473 del 11 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate torna sulle implicazioni fiscali del trasferimento dei beni e delle infrastrutture legate al Sistema Idrico Integrato (“SIII”) da parte del gestore del servizio. Il caso esaminato è relativo all’assegnazione del compendio ai Comuni, soci della società. Al riguardo l’Agenzia richiama – inter alia – la risposta ad interpello n.15 del 2022, nonché giurisprudenza italiana ed europea, arrivando alla conclusione che il compendio trasferito ha le caratteristiche per poter costituire un ramo d’azienda, stante la strumentalità rispetto all’esercizio del servizio. Inoltre, tale assegnazione non avrebbe carattere di gratuità in quanto trasferito ai soci “a titolo di rimborso in natura dei propri conferimenti”.
Stante tale qualificazione, l’operazione è esclusa dall’ambito di applicazione dell’iva a norma dell’art. 2. C.3 DPR 633/1972. Inoltre l’imposta di registro risulterebbe dovuta nella misura fissa (200 euro) prevista per le assegnazioni ai soci (art.4, c.1, lett. d) n. 2) e lett. a) n. 3 della Tariffa, parte I allegata al DPR 131/1986, a prescindere dal fatto che l’azienda possa contenere immobili.
Quanto all’imposta catastale, essa ”si applica nella misura proporzionale dell’1 per cento sul valore degli immobili compresi nell’azienda, ai sensi degli articoli 2, comma 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre, n. 347 (cfr. Circolare n. 18 del 2013 par. 6.36; Circolare 30 maggio 2005 n. 25; Risoluzione 3 aprile 2006 n. 47)”.
Infine, l’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa, in considerazione del fatto che gli assegnatari sono Comuni. Infatti, “come previsto dall’articolo 2 della Tariffa, allegata al citato decreto legislativo n. 347 del 1990, con riferimento alla trascrizione di atti a titolo oneroso a favore di Regioni, Province e Comuni, l’imposta ipotecaria si applica nella misura fissa di euro 200”.
Convertiti in Legge il c.d. Decreto Energia e il c.d. Decreto Proroghe
Con Legge n. 169, del 27 novembre 2023, è stato convertito il DL 29 settembre 2023, n. 131, confermando le misure urgenti finalizzate a mitigare gli effetti degli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas naturale.
Con Legge n. 170, del 27 novembre 2023, è stato convertito il DL 29 settembre 2023, n. 132, contenente il termine (anticipato al 16 novembre 2023) per la compensazione dei bonus energia relativi al primo e secondo trimestre 2023.
Sui contenuti dei decreti legge si rimanda alla nostra rassegna del mese di ottobre.
La giurisprudenza chiarisce: sì al rimborso dell’IVA per l’acquisto di un impianto di biogas realizzato su area di terzi
La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con sentenza 2341/25/2023, ha confermato la possibilità di poter richiedere a rimborso l’IVA assolta sull’acquisto di beni ammortizzabili, anche se realizzati su un terreno di terzi.
Nello specifico, i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale derivante dall’acquisto di un impianto di biogas, costruito su un terreno appartenente ad un altro soggetto e hanno evidenziato che ciò che deve essere considerato rilevante è la strumentalità con l’attività di impresa, anche solo potenziale o prospettica.
Pertanto, non sono di rilievo circostanze quali la mancanza di autonoma funzionalità del bene e l’impossibilità di rimuoverlo al termine della locazione del terreno. I cespiti, infatti, avendo vita limitata nel tempo, non potranno fornire benefici al proprietario del fondo una volta che questi ne sia tornato in possesso.
CBAM – Accesso al portale
Con nota del 30 novembre 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso pubblico che, a seguito dell’attivazione del Registro CBAM da parte della Commissione Europea, avvenuta il 1 ottobre 2023, sarà possibile per tutti i dichiaranti interessati effettuare, dal 4 dicembre 2023, la richiesta di autorizzazione per l’accesso al portale CBAM e iniziare, dal giorno successivo, in ambiente di test, a familiarizzare con tutte le funzionalità attivate al suo interno.
Il dichiarante potrà, fin da subito, effettuare simulazioni di invio (relative a trimestri precedenti) nell’ambiente di addestramento del “CBAM Registry” disponibile all’indirizzo https://conformance.cbam.ec.europa.eu/declarant.
La suddetta nota fornisce le istruzioni per l’accesso all’applicazione “CBAM Registry” della Commissione Europea ricordando che, a seguito dell’accesso sul registro, il primo adempimento per gli operatori economici sarà provvedere all’inserimento delle dichiarazioni riguardanti i dati di importazione relativi al IV trimestre 2023, che dovranno essere trasmesse a partire da gennaio 2024 ed entro la fine del medesimo mese.
Non soggette ad IVA le cessioni di carburanti introdotti in Italia in sospensione d’accisa da un deposito fiscale di altro Stato dell’UE – i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con la risposta ad interpello n. 465, del 21 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla possibilità di applicare il regime speciale IVA previsto dall’art. 1, commi da 937 a 941, della Legge n. 205 del 17 dicembre 2017, in caso di cessioni a catena di carburanti, introdotti in Italia in sospensione d’accisa da un deposito fiscale di altro Stato membro dell’Unione europea.
Con la successiva risposta ad interpello n. 469, del 28 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito chiarimenti circa gli effetti ed i rimedi esperibili per regolarizzare l’erronea applicazione del regime ordinario in luogo del regime speciale sopra menzionato precedentemente tenuti in difformità rispetto ai chiarimenti forniti con la risposta ad interpello n. 465/2023.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della Newsalert disponibile al seguente link.
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