Preparato da Andrea Werner Beilin, Francesco Mariani e Alberto Lanzafame
La presente Newsalert riepiloga le novità ed i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione elettronica negli ultimi mesi e, in particolare:
- la non applicabilità della riduzione dei termini di accertamento per i Gruppi IVA;
- le modalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche;
- la pubblicazione della nuova “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’Esterometro”, disponibile ora nella versione n. 1.9.
Riduzione dei termini di accertamento per i Gruppi IVA
Con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dei termini di accertamento di due anni prevista dall’ art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, non è applicabile ai Gruppi IVA, costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss., d.P.R. n. 633/1972.
In particolare, il suddetto art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, prevede che il termine di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi e nelle forme stabilite dal D.M. 4 agosto 2016, la tracciabilità dei pagamenti, ricevuti ed effettuati, inerenti a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Sul punto, il D.M. 4 agosto 2016 prevede, laddove ricorrano i requisiti di tracciabilità dei pagamenti, l’obbligo di comunicare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella dichiarazione dei redditi.
Detto quanto sopra, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 69/2024, la riduzione non è applicabile ai Gruppi IVA in quanto “[…] da un lato i membri del gruppo non possono considerarsi ”soggetti passivi d’imposta”, venendo tale qualificazione assunta ai fini IVA dal gruppo stesso […] e dall’altro, il Gruppo IVA è di per sé irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, non presenta alcuna dichiarazione per essi, né sarebbe legittimato a manifestare una qualche volontà dei propri partecipanti in tale ambito”.
Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 105669, pubblicato in data 8 marzo 2024, ed emanato a seguito della semplificazione introdotta dal c.d. “Decreto anticipi”, ha previsto che, a partire dal 20 marzo 2024 e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio, tutti i contribuenti, sia quelli titolari di partita IVA che non, potranno accedere al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” senza adesione preventiva.
Il suddetto Provvedimento ha, infatti, soppresso il paragrafo 9 del Provvedimento n. 433608/2022, il quale conteneva le disposizioni relative all’adesione al “servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” da parte dei soggetti passivi di imposta.
Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’Esterometro
Il 5 marzo 2024 è stata pubblicato l’aggiornamento della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’Esterometro”, che attualmente è disponibile nella versione n. 1.9.
Tra le novità introdotte, la più rilevante è quella relativa alle modalità di rettifica delle comunicazioni transfrontaliere .XML (nel seguito anche “Esterometro”), trasmesse al SdI con i codici <TipoDocumento> da TD17 a TD19.
In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente può trasmettere un documento della medesima tipologia di quello già emesso al SdI (nel caso di rettifica in diminuzione, l’importo indicato dovrà avere segno negativo) indicando nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>:
- se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente/prestatore non residente, il numero e la data di tale nota di variazione;
- se, invece, la rettifica è dovuta a seguito di un errore nella comunicazione precedentemente trasmessa dal committente, il numero, la data e il relativo IdSdI della comunicazione errata.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rettifica delle comunicazioni da Esterometro incide anche sugli obblighi di integrazione e autofatturazione di cui agli artt. 46, d.l. n. 331/1993 e 21, d.P.R. n. 633/1972, qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in modalità cartacea.
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