A cura dell’Energy&Utilities Team
Il 2023 ha rappresentato per l’Italia un anno da record per le energie rinnovabili con l’installazione di una capacità pari a circa 5,7 GW. Si tratta di un significativo passo in avanti rispetto agli anni precedenti, durante i quali le nuove installazioni sono state molto più modeste, con soli 1,3 GW nel 2021 e 3,0 GW nel 2022[1]
È importante, tuttavia, notare che la quantità installata appare ancora lontana dagli obiettivi di decarbonizzazione fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) per il 2030 i quali prevedono un incremento annuale di capacità installata pari a circa 9 GW.
La ragione di tale disallineamento risiede, tra l’altro, nella difficoltà da parte dei players di mercato di sviluppare il segmento degli impianti di grande taglia.
Nelle ultime settimane il raggio delle barriere e ostacoli allo sviluppo di tali categorie di impianti sembrerebbe essersi arricchito di un ulteriore tassello.
Il riferimento è all’oramai noto Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024 (anche conosciuto come il “Decreto Agricoltura” o il “Decreto”), con cui il Governo ha introdotto stringenti limitazioni all’utilizzo del suolo agricolo per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra.
Più nello specifico, con l’articolo 5 del suddetto Decreto è stato disposto che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra non possano essere più installati nelle seguenti aree considerate idonee fino al mese scorso:
- siti oggetto di bonifica, inclusi i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e Regionale (SIR) e i siti orfani;
- aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (c.d. Solar Belt);
- aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela paesaggistica, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici).
In deroga al divieto in parola la medesima disposizione prevede due ordini di eccezioni:
- la prima attiene agli interventi finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e ai progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR;
- la seconda riguarda, invece, le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto, le quali possono essere concluse ai sensi della normativa previgente.
L’iter di conversione del Decreto Agricoltura ha preso le mosse in data 16 maggio u.s. con il deposito presso il Senato del disegno di legge n. 1138 che si trova al momento in corso di esame presso la IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente.
Durante la scorsa settimana, nelle sedute del 28 e 29 maggio, si sono svolte in sede parlamentare le prime audizioni dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria, tra cui Elettricità Futura, Italia Solare, Alleanza per il Fotovoltaico e Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE), Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia S.p.A. e Confindustria.
In termini generali tutti i partecipanti hanno evidenziato le loro preoccupazioni in relazione alla stretta introdotta dal Decreto Agricoltura per l’installazione del fotovoltaico sui terreni agricoli, anche in considerazione del rischio che tale decisione può comportare per il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione prefissati al livello europeo e per il temuto incremento dei costi dell’energia, e si sono pertanto fatti promotori di alcune significative proposte migliorative del testo del Decreto.
In particolare, Italia Solare ha sottolineato che la scelta da parte del Governo di introdurre limitazioni sul fotovoltaico mediante l’adozione di un decreto-legge ad hoc ha rappresentato per il medesimo Governo una “scorciatoia” finalizzata a introdurre indirettamente divieti generalizzati, nell’attesa dell’emanazione del decreto ministeriale sulle aree idonee cui è demandata la definizione del quadro legislativo in materia di aree idonee.
In buona sostanza:
- è stato richiesto di includere tra le deroghe al divieto, alla pari di quanto previsto dal contesto previgente, anche la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree classificate come agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale[2], in quanto trattasi di aree di scarso pregio agricolo e che ben si prestano alla realizzazione di questi impianti;
- è stato evidenziato che l’articolo 5 impatta in maniera significativa sul settore dell’energia rinnovabile, in quanto impedisce la messa a terra di circa l’80% delle nuove iniziative di fotovoltaico su cui gli operatori del settore stanno lavorando da mesi, con ciò mettendo a repentaglio gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050;
- è stato suggerito di puntualizzare espressamente che la tecnologia agri-voltaica in tutte le sue declinazioni, sia sempre consentita in quanto si tratta di una tipologia impiantistica distinta e separata dal fotovoltaico a terra[3] e compatibile con la prosecuzione dell’attività agricola;
- è stato ribadito a più riprese che il fotovoltaico non sottrae terreno all’agricoltura e che i grandi impianti FV sono indispensabili per tagliare i costi dell’energia elettrica, diffondere contratti PPA per le imprese manifatturiere e raggiungere i target nazionali sulle rinnovabili.
Appare evidente, dunque, che l’attuale testo del Decreto Agricoltura ha sollevato non poche perplessità di cui ci si auspica una efficace risoluzione in sede di conversione.
Preme inoltre rilevare che il provvedimento in questione irrompe nel bel mezzo del procedimento ancora in corso (e ci si augura di pronta definizione) della disciplina sulle aree idonee che, a rigore di logica, richiederà un maggiore sforzo di coordinamento al fine di tenere in conto ora anche delle novità introdotte dal Decreto con riguardo alle aree agricole.
Sarebbe dunque spontaneo interrogarsi sulla reale opportunità di introdurre ulteriori divieti e limitazioni come fatto dal Decreto Agricoltura in un contesto che si presenta oramai in procinto di definizione con la conclusione della procedura di definizione della disciplina in materia di aree idonee.
L’iter di conversione è alle battute iniziali: il 12 giugno scade il termine per la presentazione dei primi emendamenti al Decreto che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 15 luglio. Si tratta ora di comprendere se e come il Legislatore ha intenzione di accogliere ed elaborare i plurimi profili di attenzione e di rischio sollevati dagli attori della filiera, con l’obiettivo comune di impattare positivamente sulla produzione di energie rinnovabile nel contesto degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
[1] Dati tratti dal Renewable Energy Report 2024, Politecnico di Milano.
[2] Cfr. Art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 1 del D.Lgs. n. 199/2021.
[3] Cfr. Tra le altre, Consiglio di Stato, Sentenza n. 8263 dell’11 settembre 2023.
Let’s Talk
L’Energy&Utilities Team è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
