Rassegna fiscale Energy e Utilities – Febbraio 2025

Rassegna fiscale Energy e Utilities – Febbraio 2025

A cura dell’Energy team

Le principali novità della Legge di Stabilità per gli operatori del settore Energy & Utilities

Di seguito una selezione di misure che toccano direttamente o indirettamente il settore.

Misure fiscali su temi ambientali (cc. 48-53)
  • Viene incrementata l’aliquota Iva dal 10 al 22% per smaltimenti di rifiuti mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
  • Sono state introdotte tassazioni ridotte dei redditi di lavoro dipendente (fringe benefit) nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori a trazione esclusivamente elettrica a batteria o ibridi plug-in. 
Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 (cc. 427-429)

E’ stata ampliato l’ambito dei beneficiari ed è stata elevata la percentuale del costo dell’investimento detraibile. Segnaliamo in particolare: 

  1. il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate (lett. a)) per i progetti di innovazione effettuati presso l’impresa cliente
  2. per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta (lett. b)
  3. si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizienergetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni (Lett. h)).
Rivalutazione di terreni e partecipazioni (c. 30)

La legge di Stabilità contiene una previsione che, benché non riferibile specificatamente al settore, si preannuncia avere un impatto significativo nel settore in quanto tocca l’imposizione relativa alle partecipazioni (si pensi in particolare alle Special Purpose Vehicle, SPV) ed ai terreni. Infatti, la legge di bilancio porta “a regime” la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.  L’impianto generale della misura è in linea di massima riconducibile alla normativa previgente e periodicamente prorogata. L’imposta sostitutiva però passa da 16% a 18%. La scadenza per versamento (prima rata o unica soluzione) così come della perizia è il 30 novembre.

Riforma della disciplina delle “Società di Comodo”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 16 dicembre 2024 al n. 294, il Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024 che, tra le altre cose, con l’articolo 20, ha introdotto delle modifiche al regime delle società di comodo, che trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (il 2024, per i soggetti “solari”).

Le modifiche hanno riguardato la riduzione di alcune delle aliquote che – applicate ad alcuni attivi, come gli immobili – determinano i ricavi minimi sotto i quali si rientra nella definizione di “società di comodo”, sia delle aliquote che – applicabili ai medesimi attivi- determinano il reddito imponibile minimo delle stesse. Ciò in quanto i parametri sino ad ora in vigore non sono stati più ritenuti in linea con la redditività di mercato. 

Stando alla Relazione illustrativa la nuova disciplina tiene conto delle peculiarità di ciascun settore, escludendo inoltre gli operatori di maggiore dimensione. Le conseguenze attese di tali modifiche sono che probabilmente molte società – in primis holding e società immobiliari – saranno esclude dall’applicazione di questa disciplina.

Nuova disciplina contabile per i fondi di smantellamento e ripristino per i soggetti “OIC adopter”

All’interno del set di principi contabili nazionali modificati da OIC lo scorso anno, meritano particolare attenzione l’OIC16 e l’OIC31 per le integrazioni relative alla contabilizzazione dei fondi per i costi di smantellamento e ripristino che seguono in gran parte quanto già previsto per i soggetti IAS Adopter, pur presentando ancora importanti peculiarità.

In estrema sintesi gli emendamenti ai documenti OIC 16 e 31 prevedono la contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce. La rilevazione iniziale di tale fondo sarà pari al valore attuale delle spese attese e sarà periodicamente incrementato per tenere conto dell’effetto finanziario iscrivendo in contro partita oneri finanziari.

Le nuove disposizioni si applicano agli esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2024 o data successiva. OIC dispone l’applicazione retrospettica, consentendo l’applicazione prospettica ai sensi dell’OIC 29.  

Ad oggi non è stato emanato alcun decreto che disciplini gli effetti fiscali né “a regime” né per le obbligazioni di ripristino già in essere alla data di prima applicazione del principio. Sul punto è intervenuta Assonime (Circolare n. 26 del 19.12.2024 n. 26). 

Pur rimandando alla circolare per una trattazione sistematica, ci limitiamo qui a riportare che in linea generale l’Associazione ritiene che 

  • La nuova configurazione di costo contabile (i.e. valore attuale del fondo in aggiunta al costo del bene) debba avere riconoscimento anche ai fini IRES che ai fini IRAP;
  • Tra le varie posizioni espresse, sia sostenibile che gli oneri di attualizzazione imputati in contropartita del fondo possano assumere la natura di oneri operativi, rilevando pertanto ai fini IRES ed IRAP. 

Rimane condivisibile l’auspicio di Assonime di un decreto sul punto finalizzato a dirimere gli effetti fiscali, di particolare interesse per tanti operatori del settore. 

Costituzione diritto di superficie, dal 2024 corrispettivi sempre tassati

Con la risposta ad interpello n. 224 dello scorso 19 novembre, l’Agenzia interviene sull’efficacia temporale dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2024 che ha incluso tra i redditi diversi anche quelli derivanti “dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”. 

Il caso era relativo alla costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo, stipulato nel 2023, sottoposto ad una condizione sospensiva che si è verificata nel 2024, che ha dato luogo all’incasso del corrispettivo nel medesimo anno. 

Secondo l’Agenzia, tale reddito segue in principio di cassa, in base al quale i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui sono percepiti (articoli 68 e 71 del Tuir).

L’Agenzia osserva infatti che in base alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2023, la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo avrebbe generato una plusvalenza assoggettabile a tassazione solo in caso di terreno posseduto da meno di cinque anni. Lo scenario cambia con la Legge di Bilancio 2024 anche avendo riguardo agli articoli 68 e 71 fanno riferimento, per la determinazione della base imponibile, rispettivamente, ai “corrispettivi percepiti” e a “l’ammontare percepito” “nel periodo di imposta”: quindi i redditi diversi in questione devono essere imputati al periodo d’imposta di effettiva percezione, secondo il principio di cassa. Pertanto, si segue il principio di cassa mentre non rilevala data di stipula dell’atto, anche in presenza di condizione sospensiva.

La Cassazione interviene sull’imposta di registro sulla costituzione del diritto di superficie 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 27293/2024) ha stabilito che la costituzione di diritti di superficie, su terreni agricoli, sconta l’imposta di registro nella misura del 9% secondo il testo vigente (8% ai temi del caso oggetto di giudizio) di cui al primo periodo dell’art. 1, co. 1, Tariffa, A Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 (“TUR”).

Ciò in quanto “In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà (v. Cass. n. 23547/2017)”. Infatti  l’art. 1, della tariffa allegata al TUR si riferisce a  “tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento […] Ne consegue che la “costituzione” del diritto di superficie su terreni da parte di cedente- costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento”.

La Corte di Cassazione rammenta inoltre che essa già in precedenza, con sentenza n. 16495 del 2003 “ha distinto gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento (quali le servitù prediali) individuando gli atti di costituzione del diritti reali in quelli che determinano una mera compressione del diritto di proprietà ma non un trasferimento del diritto immobiliare» (così v. Cass., Sez. T, n. 22201/2019, Cass., Sez. T, n. 22200/2019, Cass., Sez. T, n. 22198/2019 e Cass., Sez. T, n. 22199/2019)”.  

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto non applicabile la prassi dell’Agenzia delle Entrate che implicherebbe la tassazione della costituzione del diritto di superficie di terreno agricolo secondo l’aliquota del 15% (richiamando in particolare la Circolare 36/E/2013). 

Vale la pena evidenziare che la sentenza in oggetto, non solo segue l’orientamento già espresso dalla medesima corte nel 2021 (cfr. Cass. 3461/2021), ma inoltre ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite “ordinarie” e di una somma in favore della controparte – visti i presupposti della lite temeraria.

La trascrizione dei preliminari su diritti di superficie: interviene l’Agenzia delle Entrate

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare) ha lo scopo di portare un coordinamento tra le norme in tema di pubblicità immobiliare e le novità introdotte  dall’articolo 5, comma 2-bis, del Dl n. 63/2024 (“Decreto Agricoltura”). 

Tale norma ha previsto che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili non possa essere inferiore a sei anni, con rinnovazione automatica per altri sei anni. La nuova norma risulta applicabile anche ai contratti già stipulati e non ancora scaduti, salvo recesso.

La richiesta di chiarimento deriva dal fatto che la disciplina civilistica della trascrizione (art. 2645 bis) applicabile ai contratti preliminari immobiliari prevede una durata massima di un triennio per gli effetti della trascrizione degli stessi, decorsi i quali senza che sia stato nel frattempo trascritto il contratto definitivo, cessano gli effetti della trascrizione del contratto preliminare e si considerano come mai prodotti (comma 3).

In tale contesto, l’Agenzia fa notare che il Decreto Agricoltura non contiene espresse disposizioni in tema di trascrizione, né espresse deroga a quanto disposto dal Codice Civile sul punto. Partendo da questo presupposto l’Agenzia arriva a concludere che:

  • i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni, per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, possono continuare a trascrivere i contratti preliminari. Tuttavia benché rimanga ferma l’efficacia sostanziale dell’atto (durata minima di almeno 6 anni, rinnovabile di altri 6 anni, come da Decreto Agricoltura), gli effetti della trascrizione saranno comunque disciplinati dall’articolo 2645 bis, cc che prevede pari a tre anni l’efficacia massima della trascrizione;
  • la proroga – contenuta nel Decreto Agricoltura – dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.

Nuova rimessione in Corte costituzionale della questione di legittimità del “Contributo di solidarietà” 2023

Dopo quanto operato dalla Giustizia Tributaria di primo grado di Messina (ordinanza 2183/2024) commentato nell’ultima newsletter: Link, anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste ha emesso una nuova rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del “nuovo” contributo di solidarietà introdotto dall’art.1, commi 115 e ss. della L. n.197/2022. 

La Corte di Giustizia Tributaria (ordinanza 299-2024) riprende ed amplia le argomentazioni sviluppate già nell’ordinanza dalla Corte di Giustizia di Messina. Più in particolare, la Corte di Trieste ha sollevato censure di costituzionalità in relazione all’art. 1 cit. per plurimi profili di violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Tra i vari argomenti sollevati la parziale duplicazione d’imposta con riguardo al precedente contributo straordinario (art. 37 del D.L. n.21/2021) e l’esclusione della deducibilità del primo contributo dal nuovo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

La sentenza argomenta le proprie conclusioni anche evidenziando come il principio di uguaglianza risulti leso anche dall’applicazione del prelievo a pressoché tutta la filiera del settore energetico, anche a quegli operatori che non sono non hanno avuto extra profitti ma che sono stati addirittura penalizzati dal rincaro dei prodotti energetici (ad esempio i distributori).

La pretesa circa i Sovracanoni idroelettrici non entra nelle competenze del giudice tributario

La Corte di Giustizia Tributaria di Roma (n. 8961/33/2024) si è recentemente espressa in merito alla competenza circa i sovracanoni idroelettrici affermando che la giurisdizione tributaria non risulta competente in materia di sovracanoni per derivazioni idroelettriche, quando la controversia non riguarda tributi propriamente detti, ma si riferisce alla legittimità di provvedimenti relativi a prestazioni patrimoniali per finalità solidaristiche e di riequilibrio ambientale. In tali casistiche, secondo la Corte la giurisdizione spetta al giudice ordinario (se provvedimento discrezionale) o amministrativo (se provvedimento vincolato).

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