Detrazione dell’IVA all’importazione

A cura di Lorenzo Ontano, Luca Ghelli, Andrea Casalini e Matteo Zovi

A partire dallo scorso 30 novembre, l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione, ha comunicato la chiusura definitiva del messaggio IM a favore dei nuovi tracciati telematici per la trasmissione delle dichiarazioni doganali.

L’utilizzo dei nuovi tracciati comporta che lo scambio dei dati nella forma dei messaggi elettronici costituisca l’effettiva dichiarazione doganale, eliminando la necessità e anche la possibilità di ricevere il documento amministrativo unico (DAU). 

Oltre agli intuibili impatti sotto il profilo della compliance doganale e delle procedure connesse alla dichiarazione da rendere in dogana all’atto dell’introduzione della merce in Italia da Paesi terzi, si pone il non banale problema di come esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione. Infatti, l’art. 25, del d.P.R. n. 633/1972, prescrive che “il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. 

In altri termini, benché l’evoluzione dei processi e della tecnologia abbia portato ad una dematerializzazione della dichiarazione di importazione, la norma IVA fa ancora riferimento al concetto di “bolletta doganale” che, però, ad oggi non viene più emessa.

Al fine di esercitare la detrazione sull’IVA pagata all’importazione, gli operatori devono pertanto scaricare un nuovo documento dalla propria area riservata presente sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), denominato «prospetto di riepilogo ai fini contabili», in formato PDF.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 417/2022, non sono utilizzabili documenti diversi da quest’ultimo (e.g. documenti di cortesia rilasciati dagli spedizionieri) ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

Tuttavia, nonostante le indicazioni fornite finora, che individuano in detto prospetto il documento da utilizzare (rectius, registrare) ai fini della detrazione dell’IVA, un aspetto particolarmente critico risulta essere l’individuazione del momento in cui gli operatori possono far valere il proprio diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione.

Al momento, infatti, non si ravvisano indicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria se questo debba essere individuato nel momento in cui il prospetto di riepilogo è generato dall’Agenzia delle Dogane, o quello nel quale l’importatore ne prende visione all’interno del portale.

Nonostante la prima tesi sembrerebbe essere la più corretta, in quanto la seconda farebbe dipendere il dies a quo dell’esercizio del diritto alla detrazione dalla discrezionalità del contribuente, non si può non notare che, attualmente, l’unica data riportata sul prospetto di riepilogo ai fini contabili corrisponde a quella nella quale il prospetto è stato scaricato dall’utente. 

La questione si pone con particolare riguardo alle importazioni effettuate negli ultimi giorni dell’anno. Si pensi all’ipotesi in cui un soggetto abbia effettuato un’importazione a dicembre 2022 ma abbia scaricato il relativo prospetto di riepilogo ai fini contabili a gennaio 2023. In questo caso, non è chiaro se sia possibile detrarre l’IVA relativa a tale importazione in sede di dichiarazione IVA annuale 2022 o, dal momento che il prospetto è stato scaricato nel 2023, se l’IVA possa essere detratta in sede di dichiarazione IVA annuale 2023 (i.e. entro il 30 aprile 2023).

A fronte di tale situazione di incertezza, affinché l’esercizio del diritto alla detrazione avvenga tempestivamente, senza il rischio di incorrere nella decadenza di tale diritto, si ritiene fondamentale per gli operatori dotarsi di strumenti automatizzati che supportino nello scarico tempestivo dei prospetti di riepilogo ai fini contabili, soprattutto per coloro con alti volumi di importazioni.

A tal riguardo, PwC TLS Avvocati & Commercialisti, in collaborazione con il team Digital Innovation di PwC Business Services, ha implementato una soluzione in grado di coprire questa necessità.

In particolare, avvalendosi di un software progettato ad hoc, lo Studio è in grado di fornire ai propri clienti:

  • lo scarico massivo di tutti i prospetti contabili di riepilogo riferiti a tutte le importazioni poste in essere per il periodo richiesto (i.e. il recupero dei documenti potrà riguardare anche periodi fiscali precedenti);
  • la condivisione automatizzata dei documenti attraverso l’utilizzo di una piattaforma; 
  • la predisposizione di un file riepilogativo editabile, nel quale sono contenuti tutti i dati necessari per poter tenere correttamente la contabilità IVA e, di conseguenza, godere del diritto di detrazione dell’IVA all’importazione.

Si rappresenta, inoltre, che le medesime attività possono essere svolte con riguardo ai prospetti di sintesi, ossia i documenti che, ad oggi, contengono tutte le informazioni precedentemente riportate sui DAU.

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PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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