A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Fabrizia Portaro
Lo scorso 10 agosto 2023 è stato pubblicato nella G.U. n.186 il Decreto-Legge n.104/2023 (c.d. Decreto Asset) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, in vigore a partire dal giorno successivo.
Tra le novità introdotte dal Decreto Asset, vi è quella inerente all’estensione del periodo di sorveglianza previsto per le grandi imprese che beneficiano degli aiuti di Stato per investimenti produttivi.
Nello specifico, il D.L. n.124/2023 interviene sull’art. 5, comma 1, del Decreto-Legge del 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186), il quale dispone che “Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l’amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito”.
In particolare, l’art. 8 del Decreto Asset, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla delocalizzazione, prevede che il termine di decadenza di 5 anni, indicato nella norma suddetta, sia innalzato a dieci anni per le grandi imprese, individuate ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003.
A tal proposito, si ricorda che per la definizione comunitaria di “grande impresa” si fa riferimento alle società che, a livello consolidato, superano le soglie previste per poter essere qualificate PMI e che, pertanto, rientrano, guardando agli ultimi due bilanci approvati, nei seguenti parametri:
- occupano più di 250 dipendenti,
- hanno un fatturato annuo che supera i 50 milioni di euro; oppure
- hanno un attivo di bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Nulla cambia, invece, per le PMI, il cui periodo di sorveglianza degli insediamenti produttivi, a fronte dei quali sono stati concessi aiuti di Stato, rimane quindi della durata di cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
Tuttavia, a differenza del D.L n.87/2018 (art. 5, comma 4), che non prevedeva l’applicabilità della norma ai benefici già concessi o per i quali erano già stati pubblicati i bandi, nonché agli investimenti che erano già stati avviati a tale data, la nuova disposizione non prevede una decorrenza specifica; pertanto, resta da chiarire se la modifica introdotta si applichi soltanto agli investimenti realizzati a partire dall’entrata in vigore del D.L. n.104/2023 (11 agosto 2023) o anche a quelli precedenti, il cui termine di cinque anni è ancora in corso.
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