Credito d’imposta R&S, Innovazione e Design: firmato il decreto per la certificazione preventiva dei progetti

A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Francesca Fraioli

Il 14 settembre è stato firmato, ed è in fase di registrazione alla Corte dei conti, il DPCM che dà attuazione alla disciplina introdotta dall’art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 1, commi 198 e seguenti, legge 160/2019.

Le imprese potranno richiedere apposita certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della predetta legge n. 160 del 2019.

Albo dei certificatori ex art. 2

Il decreto istituisce l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, stabilirà le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione.

In generale, alle condizioni specificamente dettagliate nel DPCM, è previsto possano presentare la domanda di iscrizione:

  • le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;
  • le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
  • i poli europei dell’innovazione digitale;
  • le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Procedura e contenuto della certificazione ex art. 3

La certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l’apposito modello e secondo le modalità informatiche come definito da decreto direttoriale.

L’analisi tecnica svolta dal certificatore dovrà tener conto delle “Linee Guida” in elaborazione al Mimit che saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2023. Con le stesse “Linee Guida” possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

Vigilanza sulle attività di certificazione ex art. 4

Il Mimit esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle “Linee Guida”. I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l’impresa, a inviare al Mimit copia della certificazione entro 15 giorni dalla data di rilascio all’impresa.

Per l’esame delle certificazioni, il Mimit può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della certificazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i 15 giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori 15 giorni a seguito di richiesta motivata.

Il Mimit completa l’attività di controllo nei 60 giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti. La certificazione, una volta decorsi i termini, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alla sola qualificazione delle attività, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di 252 euro per certificazione.

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Vitalba Passarelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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Giovanni Marra

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